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 Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo

 o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal Dirigente Scolastico.


 Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o

 dell'istituto.

 In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito

 degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche

 esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.

 Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

 formula inoltre proposte al direttore didattico o al Dirigente Scolastico  per la formazione, la

 composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario

 delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali

 indicati dal consiglio di circolo o d'istituto e delibera, ai fini della valutazione degli alunni e

 unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi.


 Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva


 Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni,

 è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale

 amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il Dirigente

 Scolastico nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19

 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale

 amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore

 didattico o il Dirigente Scolastico.


 I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno;

 quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo

 o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai

 genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti

 dell'istituto.


 Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un

 docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori.


 Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il Dirigente Scolastico che la presiede ed

 ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche

 funzioni di segretario della giunta stessa.


 Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.


 I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici.

 Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti

 dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.


La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.


 Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva


 il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di

 autofinanziamento.


 Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi

 finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

 Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli

 di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta,

 per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola,

 nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:


  adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità

 per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive,

 per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita

 dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;


  acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici,

 compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti

 per le esercitazioni;


  adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;


  criteri generali per la programmazione educativa;


  criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,

 extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività

 complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;


  promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di

 esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;


  partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare

 interesse educativo;


  forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal

 circolo o dall'istituto.


 La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio

 di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione

 delle relative delibere.


 La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.

 Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.


 Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore

 agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente

 competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.


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