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Collegiali
Il
collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in
servizio nel circolo
o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal
Dirigente Scolastico.
Il
collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico
del circolo o
dell'istituto.
In
particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare, nell'ambito
degli
ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle
specifiche
esigenze ambientali
e di favorire il coordinamento interdisciplinare.
Esso
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascun docente;
formula
inoltre proposte al direttore didattico o al Dirigente Scolastico per la
formazione, la
composizione
delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione
dell'orario
delle
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei
criteri generali
indicati
dal consiglio di circolo o d'istituto e delibera, ai fini della valutazione
degli alunni e
unitamente
per tutte le classi,
la suddivisione dell'anno
scolastico in due o
tre periodi.
Consiglio di
Istituto e Giunta Esecutiva
Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni,
è
costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno
del personale
amministrativo,
tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
Dirigente
Scolastico nelle
scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19
componenti,
di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo,
tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore
didattico
o il Dirigente
Scolastico.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel
proprio seno;
quelli
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale
di ruolo
o
non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli
alunni sono eletti dai
genitori
stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti,
dagli studenti
dell'istituto.
Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una
giunta esecutiva, composta di un
docente, di
un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori.
Della
giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il Dirigente Scolastico
che la presiede ed
ha
la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di
segreteria che svolge anche
funzioni di
segretario della giunta stessa.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva
durano in carica per tre anni scolastici.
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere
eletti in consiglio vengono sostituiti
dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
Attribuzioni del
Consiglio di Istituto e della
Giunta Esecutiva
il consiglio di circolo o di
istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento.
Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine
all'impiego dei mezzi
finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
Il consiglio di circolo o di
istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli
di
intersezione,
di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta,
per
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività
della scuola,
nei
limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve
fra l'altro, stabilire le modalità
per
il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali,
didattiche e sportive,
per
la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché
durante l'uscita
dalla
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;
acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e
dei sussidi didattici,
compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie,
e acquisto dei materiali di consumo occorrenti
per
le esercitazioni;
adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
criteri generali per la programmazione educativa;
criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche,
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero e di sostegno, alle libere attività
complementari, alle visite guidate
e ai viaggi di istruzione;
promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi
di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative
di collaborazione;
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono
essere assunte dal
circolo o dall'istituto.
La giunta esecutiva
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del
consiglio
di circolo o di istituto, fermo
restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione
delle relative delibere.
La giunta esecutiva ha altresì
competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
Le
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è
ammesso ricorso al provveditore
agli studi che decide in
via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente
competenza per il grado di
scuola a cui appartiene l'alunno.
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