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REGOLAMENTO
D'ISTITUTO

I.T.I.S. “Alessandro VOLTA”
T R I E S T E
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Principi generali e fondamentali della comunità
scolastica
Il presente
Regolamento è ispirato ai valori della Costituzione repubblicana
ed a quelli dell’Unione europea, alle leggi vigenti, nonché alla
normativa specifica che riguarda la scuola. Persegue l’obiettivo
di garantire il godimento legittimo dei diritti e l’esercizio
corretto dei doveri a tutte le componenti scolastiche.
-
La scuola è luogo privilegiato di educazione e formazione e
mira, mediante gli strumenti della cultura e del sapere, allo
sviluppo autentico e positivo delle responsabilità e
competenze degli studenti. Nella definizione del progetto
educativo e formativo favorisce la partecipazione di tutte le
sue componenti.
-
La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le
persone, quali siano il loro ruolo, età e condizione sociale.
Esso è necessario per assicurare il fondamentale diritto di
ogni studente di poter apprendere nelle migliori condizioni:
in questa prospettiva la stessa cura dell’ambiente scolastico
(aule, strutture, attrezzature, ecc.) rappresenta un elemento
importante del processo educativo e formativo. Tale rispetto
esige, da parte di tutti, in ogni momento dell’attività
scolastica (lezioni, intervalli, assemblee di classe e
d’istituto, attività didattiche, paradidattiche e sportive
interne ed esterne, viaggi d’istruzione, riunioni, ecc.),
comportamenti seri, corretti, rispettosi e responsabili, che
siano coerenti con i principi indicati nelle norme del
presente Regolamento.
-
La comunità scolastica costruisce il suo progetto formativo e
la sua azione educativa nella consapevolezza che per ogni
individuo che ne fa parte diritti e doveri hanno pari
importanza, significato e valore.
-
L’Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Volta”, comunità di
studio, di dialogo positivo, di lavoro e di ricerca culturale
e professionale, attraverso l’opera dei docenti, del capo
d’istituto, del personale ATA e degli organi collegiali, ma
anche e con il concorso fondamentale delle famiglie, educa i
propri allievi al profondo valore della democrazia, al
rispetto della pluralità di idee, di culture, di religioni;
promuove nei giovani studenti la coscienza civica per
prepararli ad affrontare le responsabilità connesse con
l’impegno sia nel campo del lavoro che della vita sociale.
-
L’istituzione scolastica del “Volta” promuove e valorizza la
solidarietà come principio di alto significato sociale e
valoriale.
-
La scuola, rispettosa dell’identità e delle potenzialità
personali di ciascun allievo, si impegna ad offrire un
contesto scolastico idoneo alla crescita, aperto alla
pluralità delle idee, che agevoli e favorisca la
partecipazione attiva e responsabile. Essa inoltre privilegia,
quale elemento caratterizzante del suo progetto educativo, la
qualità positiva delle relazioni insegnante-allievo
che si sviluppano nel contesto di
un corretto e costruttivo rispetto del ruolo e della funzione
docente.
-
L’istituzione scolastica del “Volta” persegue il
raggiungimento di qualificati obiettivi culturali e
professionali, adeguati all’evoluzione ed allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
1.
Sono organi della scuola: il Dirigente scolastico,
il Consiglio di istituto, la Giunta esecutiva, il
Collegio dei docenti, i Consigli di classe, il
Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, l'Organo
di garanzia.
1.
Le riunioni degli organi collegiali sono, di norma,
pubbliche, per ogni componente dell'organo rappresentato
nell'organo stesso, senza però diritto di intervento; per il
Collegio dei docenti l'ammissione di estranei deve essere
oggetto di specifica autorizzazione preventiva da parte del
Collegio stesso.
2.
Non è ammessa la pubblicità per le riunioni degli organi
collegiali quando si tratti di singole persone o di valutazioni
che coinvolgono singoli.
3.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di
almeno la metà più uno dei componenti in carica.
4.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei
voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali
prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del
presidente. La possibilità di astensione è esclusa in tutti i
casi in cui sia previsto il funzionamento dell'organo come
perfetto, cioè con la totalità dei suoi membri (per es.
Consigli di classe riservati ai docenti per gli scrutini,
Comitato di valutazione del servizio dei docenti, Organo
di garanzia); in questo caso è sempre prevista la
sostituzione di eventuali assenti con membri supplenti.
5.
Le mozioni sull'ordine dei lavori e/o eventuali
integrazioni all’ordine del giorno dovranno essere messe ai voti
con precedenza e, se riguardanti il termine della discussione,
chiuderanno la stessa se approvate a maggioranza.
6.
Chiusa la discussione si procederà alla votazione palese,
salvo che si tratti di votazioni riguardanti persone, che
dovranno essere effettuate con votazione segreta; in tal caso il
presidente nomina due scrutatori.
1.
L'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali
è di regola definito dal presidente, tranne che per il
Consiglio di istituto per il quale esso è definito dalla
Giunta esecutiva, fermo restando il diritto del presidente
di chiedere alla Giunta esecutiva l’inserimento di punti
particolari all’o.d.g..
2.
Il presidente è tenuto a porre all'o.d.g. argomenti
rientranti nelle funzioni dell'organo collegiale per i quali
venga presentata richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti o da tutti i rappresentanti della stessa componente
nell'organo collegiale stesso, nel caso di organi collegiali in
cui siano rappresentate componenti diverse. Nel caso del
Consiglio di istituto l'o.d.g. va comunque esaminato
preliminarmente dalla Giunta esecutiva.
3.
Richiesta di trattazione di argomenti rientranti nelle
funzioni dell'organo collegiale possono essere presentate da
singoli membri, da altri organi collegiali della scuola, da
gruppi di almeno 10 docenti, 20 studenti o genitori, 5 unità di
personale ATA. In questo caso l'opportunità dell'inserimento
dell'argomento all'o.d.g. è valutata dal presidente o, nel caso
del Consiglio di istituto, dalla Giunta esecutiva.
Art. 4
Verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali
1.
Per ogni seduta dovrà essere redatto verbale, che
acquista piena validità giuridica una volta sottoscritto dal
segretario e dal presidente; esso va sottoposto a ratifica nella
successiva seduta dell'organo collegiale. Le rettifiche
apportate al verbale devono essere distintamente verbalizzate
nella seduta che le approva.
2.
La competenza dell'impostazione del verbale e la
responsabilità della sua completezza ed efficacia è del
presidente; il segretario sottoscrivendolo si assume
esclusivamente la responsabilità di attestare la veridicità di
quanto verbalizzato.
3.
Il verbale dovrà contenere il sunto della discussione e
dei singoli interventi oltre alle delibere approvate; il
verbale, predisposto dal segretario secondo le indicazioni di
massima del presidente, dovrà essere predisposto entro 10 giorni
lavorativi dalla seduta; tutte le delibere vanno pubblicate
all'albo dell'istituto entro 10 giorni lavorativi dalla seduta,
tranne quelle concernenti persone, che vanno allegate al
registro dei verbali entro lo stesso termine.
4.
I membri dell'organo collegiale che intendessero far
risultare a verbale dichiarazioni, le dovranno presentare in
forma scritta al presidente. È consentito ad ogni membro, col
consenso dell'organo collegiale, di far rettificare eventuali
risultanze che non riportassero in modo completo il pensiero
espresso, presentando tali richieste in forma scritta; le
rettifiche apportate al verbale devono essere distintamente
verbalizzate nella seduta che le approva.
5.
I verbali devono contenere un brevissimo sunto della
discussione, redatto a cura del segretario, e, a richiesta, le
dichiarazioni che i consiglieri hanno presentato in forma
scritta. La parte deliberativa deve essere preceduta dall'esito
delle votazioni. Va sempre riportato il nominativo di chi
esprime voto contrario, per l'identificazione delle
responsabilità amministrative individuali.
1.
Le deliberazioni, firmate dal presidente e dal
segretario, devono essere pubblicate all'albo entro 8 giorni
dalla seduta che le ha approvate e restarvi affisse per 15
giorni.
2.
Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti
singole persone, salvo diversa richiesta dell'interessato.
3.
Come previsto dall’art. 14, c. 7 del DPR 8.3.99 n. 275,
le deliberazioni degli organi collegiali, fatte salve le
specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e
degli studenti, diventano atti definitivi, impugnabili solo
davanti all'autorità giudiziaria, salvo che in caso di reclamo,
in cui il termine per l’esecutività dell'atto diventa il 31°
giorno dalla presentazione del reclamo stesso.
4.
Prima di tale termine chiunque vi abbia interesse può
proporre reclamo all'organo collegiale, il quale è tenuto a
pronunciarsi nel termine di 30 giorni.
Art. 6
Autonomia organizzativa degli organi collegiali
1.
Il diritto di parola è di regola riservato ai soli
componenti dell'organo collegiale.
2.
Ciascun organo collegiale può nominare commissioni o
gruppi di studio senza superare il limite delle risorse
assegnate dal programma annuale; nel caso la decisione
dell'organo collegiale implichi assunzione di oneri non
compatibili con le risorse assegnate dal programma annuale, la
decisione va sottoposta al Consiglio di istituto e
diventa operativa solo dopo la sua approvazione.
3.
Nelle commissioni formate dal Consiglio di istituto
deve essere garantita, di norma, la presenza di tutte le
componenti nella scuola.
Art. 7
Modalità di convocazione degli organi collegiali
1.
Gli organi collegiali vengono convocati dal presidente,
con avviso nel quale siano indicati gli argomenti da trattare e,
di norma, la presumibile durata della seduta, da far pervenire a
tutti i membri almeno 5 giorni lavorativi prima della data della
riunione; per le riunioni straordinarie degli organi collegiali,
il termine può essere più breve in casi di eccezionale urgenza e
comunque non inferiore a tre giorni lavorativi. Copia della
convocazione è contestualmente affissa all'albo della scuola e
inserita nel registro delle comunicazioni ai docenti, se li
riguarda.
2.
L'affissione all'albo della scuola è in ogni caso
adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo
collegiale.
3.
Il presidente è tenuto alla convocazione straordinaria
dell'organo collegiale entro 8 (otto) giorni, su richiesta
scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, o di
tutti i rappresentanti della stessa componente nell'organo
collegiale stesso, nel caso di organi collegiali in cui siano
rappresentate componenti diverse.
4.
Entro lo stesso termine il presidente è tenuto alla
convocazione del Consiglio di istituto su richiesta del
presidente della Giunta esecutiva.
5.
L'ordine del giorno dovrà elencare gli argomenti da
trattare. Nel caso esista un organo collegiale con funzione
preparatoria (Giunta esecutiva per il Consiglio di
istituto) l'o.d.g. è di norma definito dall'organo
preparatorio, fermi restando i diritti del presidente.
6.
Sugli argomenti all'ordine del giorno tutte le componenti
della scuola hanno il diritto di far pervenire, per iscritto,
proposte e pareri, che l'organo collegiale ha l'obbligo di
assumere agli atti.
Art. 8
Decadenza e dimissioni dagli organi collegiali
1.
Le assenze dalle sedute degli organi collegiali dovute a
cause di forza maggiore si giustificano presso il presidente
dell'organo.
2.
Per gli incarichi elettivi l'assenza ingiustificata a tre
sedute consecutive dell'organo collegiale comporta la decadenza
della carica e la surroga con altro membro, come prevede l’art.
38 del d. leg.vo 16.4.94 n. 297. La decadenza è deliberata
dall'organo stesso.
3.
Il presidente, dopo la seconda assenza ingiustificata,
preavvisa l'assente del procedimento di decadenza da avviare in
caso di prosecuzione dell'assenza.
4.
Le dimissioni dagli incarichi elettivi negli organi
collegiali diventano effettive solo dopo la loro accettazione da
parte dell'organo stesso.
1.
Il Consiglio esercita le funzioni previste dall’art. 10
del d. leg.vo 16.4.94 n. 297 e da ogni altra successiva
disposizione di legge, operando per una democratica gestione
della scuola, al fine di garantire la massima collaborazione e
partecipazione delle componenti, docenti, personale ATA,
genitori, studenti.
2.
In particolare, oltre alle attribuzioni previste
dall’art. 10 citato, il Consiglio può:
a.
chiedere la convocazione dei diversi organi collegiali al
loro presidente, per averne il parere su determinate questioni,
quando lo ritiene necessario
b.
formulare proposte al Collegio dei docenti in
materia di andamento didattico della scuola.
3.
I lavori del Consiglio di istituto devono essere
predisposti dalla Giunta esecutiva, che ne fissa l'ordine
del giorno. All' o.d.g. devono di norma essere allegati il
verbale della Giunta esecutiva e ogni altro materiale
necessario alla piena conoscenza delle questioni in discussione.
1.
La Giunta esecutiva esercita i poteri di cui
all’art. 10, c. 10 del d. leg.vo 16.4.94 n. 297, o conferiti da
altre specifiche disposizioni e quelli che le vengono delegati,
in via permanente o di volta in volta, dal Consiglio di
istituto.
2.
In particolare la Giunta esecutiva è delegata dal
Consiglio di istituto a deliberare in via permanente, con
l'obbligo di relazionare in merito nel successivo Consiglio,
su decisioni non comportanti assunzioni di spesa, da prendere
nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio di istituto
stesso su:
·
autorizzazione della presenza di esterni nella
scuola
·
partecipazione di esperti esterni alle assemblee
studentesche
·
distribuzione agli studenti di test e
questionari vari.
3.
La Giunta è convocata dal presidente ogni volta
che sia necessario, anche con comunicazione d'urgenza. Deve
essere convocata entro tre giorni, ogni volta che ne facciano
richiesta il presidente del Consiglio di istituto o due
membri della Giunta.
1.
Il presidente e il vicepresidente del Consiglio di
istituto sono eletti secondo le modalità previste dall'art.
5 del D.P.R. n. 416/1974. In seconda votazione, in caso di
parità di voti, sarà eletto presidente il rappresentante dei
genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio ha
riportato più voti e vicepresidente il rappresentante dei
genitori che risulti primo per numero di voti senza considerare
il presidente. Le votazioni per la elezione avvengono a
scrutinio segreto.
2.
Il presidente assicura il regolare funzionamento del
Consiglio e svolge le necessarie iniziative per garantire
una gestione democratica della scuola. In particolare:
·
convoca il Consiglio, ne presiede le
riunioni, e adotta tutti i necessari provvedimenti per il
regolare svolgimento dei lavori
·
previa delega del Consiglio, prende
contatti con i presidenti dei Consigli di altri istituti
ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974
3.
Il presidente ha diritto di disporre dei servizi di
segreteria, di avere dalla scuola tutte le informazioni
concernenti le materie di competenza del Consiglio e di
prendere visione di tutta la relativa documentazione.
4.
Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il
presidente in caso di assenza o di momentaneo impedimento.
5.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono
affidate, dal presidente, ad un membro del Consiglio
stesso. Il segretario ha il compito di redigere il processo
verbale dei lavori del Consiglio secondo le indicazioni
generali ricevute dal presidente e di sottoscrivere, unitamente
al presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio,
oltre ai relativi verbali. Il presidente cercherà, per quanto
possibile, di assegnare la funzione di segretario, secondo un
criterio di rotazione, ad un consigliere appartenente alla
componente docenti o ATA.
1.
Il Collegio dei docenti gode di completa autonomia
nel determinare il proprio regolamento interno, l'organizzazione
dei propri lavori, i tempi e i modi della propria attività.
2.
Copia del regolamento del Collegio dei docenti
viene trasmesso al Consiglio di istituto, il quale ha la
facoltà di invitare il Collegio a rivederlo solo se
verifichi che esso contrasta su punti determinanti con i
principi generali posti alla base del Piano dell'Offerta
Formativa, in maniera tale da incidere sull'immagine della
scuola.
1.
Il Collegio dei docenti elegge il Comitato per
la valutazione del servizio dei docenti, secondo le modalità
e con le funzioni previste dall’art. 11 del d. leg.vo. 16.4.94
n. 297.
1.
I Consigli di classe possono decidere
all'unanimità la partecipazione alla discussione di genitori e
studenti della classe, insieme o separatamente. Le deliberazioni
sono tuttavia sempre prese esclusivamente dai membri effettivi
dei consigli.
2.
Il Consiglio di istituto per i Consigli di
classe nella loro composizione completa e il Collegio dei
docenti per i Consigli di classe riservati ai soli
docenti possono approvare forme di convocazione congiunta dei
Consigli di classe, per la discussione di problemi comuni.
Le deliberazioni sono tuttavia sempre prese separatamente dai
diversi Consigli.
3.
Per l'espressione di pareri sulle proposte di adozione
dei libri di testo da parte dei docenti i Consigli di classe
si riuniscono di regola in forma congiunta per dipartimenti allo
scopo di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra
gli utenti.
-
Composizione e modalità di funzionamento di tale Organo di
garanzia interno dell’istituto sono determinati dal presente
Regolamento d’istituto visto il D.P.R. 235/2007.
TITOLO II
Comportamenti generali e doveri degli studenti
Art. 16
Comportamenti e responsabilità degli studenti nella scuola
Fermi
restando i diritti ed i doveri degli studenti, contenuti nel
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n°
249 e delle modifiche apportate dal
D.P.R. n° 235/2007,
gli allievi e le allieve dell’Istituto “Alessandro VOLTA” si
atterranno puntualmente alle seguente normativa:
- Ogni
studente è tenuto ad avere nei confronti del dirigente
scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e di
tutti gli altri allievi un comportamento rispettoso, corretto,
educato e responsabile in ogni occasione e circostanza.
- Ogni
studente è tenuto ad osservare le norme del Regolamento
scolastico sia per quanto concerne il comportamento sia in
relazione all’organizzazione delle attività scolastiche che in
generale alle disposizioni in materia di sicurezza. Lo
studente ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni
contenute nelle circolari emanate dalla presidenza per
garantire il corretto funzionamento della scuola.
- E’ preciso
dovere e responsabilità di ogni studente evitare qualsiasi
comportamento o atteggiamento di violenza fisica e/o
psicologica atto a minacciare, intimidire o ad offendere le
altre persone, rispettando la cultura, la religione, le
caratteristiche etniche, personali e sociali di ogni membro
della comunità scolastica.
- In
relazione anche al peculiare valore educativo della scuola è
severamente vietato usare un linguaggio scurrile o comunque
inadeguato ed assumere comportamenti che ledano la sensibilità
altrui o che siano di ostacolo al corretto e sereno
svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà
dell’ambiente scolastico. Ovviamente anche l’abbigliamento
deve attenersi agli stessi canoni di educazione
e di rispetto dell’ambiente in cui
si opera.
- Ogni
studente è tenuto a fornire le proprie generalità (cognome,
nome, classe) al personale docente ed al personale ATA che ne
facciano richiesta.
- Gli studenti
sono tenuti a seguire le direttive che vengono impartite loro
dal personale docente e dal personale ATA in ordine alla
sicurezza, alla disciplina, al comportamento ed al corretto
funzionamento della scuola.
- Gli studenti
hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e di
arrivare puntualmente in classe sia all’inizio delle lezioni
che alla conclusione degli intervalli. Qualsiasi astensione
arbitraria dalle lezioni sia individuale che collettiva è
considerata un atto illecito non giustificabile, e potrà avere
delle conseguenze sul voto di condotta.
- Ogni alunno
è tenuto, proprio in funzione del peculiare e determinante
compito della scuola, ad assolvere con assiduità, puntualità e
responsabilità i diversi impegni di studio assegnati. A scuola
ogni studente deve avere sempre con sé l’occorrente richiesto
da ogni docente (ivi compreso l’abbigliamento per lo
svolgimento di alcune attività), in modo da essere nelle
condizioni di svolgere correttamente i diversi compiti
assegnati e di seguire efficacemente i programmi di studio.
- Gli studenti
hanno il dovere di avere sempre con sé il libretto personale,
che rappresenta il principale documento di comunicazione
scuola-famiglia, e devono puntualmente annotare su di esso
tutte le comunicazioni fornite sia dai docenti che dalla
presidenza. In caso di smarrimento del libretto, devono
tempestivamente chiederne copia alla segreteria didattica
allievi, che provvederà in merito.
- Gli alunni,
anche se maggiorenni, devono prontamente riconsegnare firmata
dai genitori ogni comunicazione rivolta alla famiglia.
- Ogni
studente ha il dovere di rispettare il patrimonio scolastico
(aule, attrezzature, strumenti, libri, sussidi didattici,
ecc.) e dovrà porre molta cura e diligenza nella sua
utilizzazione, per non arrecare danni alle cose ed alle
persone. In caso contrario sarà chiamato a risponderne.
- Gli studenti
hanno l’obbligo di osservare i regolamenti specifici dei
laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione e di
seguire con il massimo scrupolo le disposizioni dei docenti e
del personale ausiliario riguardanti la normativa sulla
sicurezza.
- Lo studente
condivide con le altre componenti della comunità scolastica
(docenti, personale ATA, dirigente scolastico, ecc.) la
responsabilità di curare e rendere accogliente e salubre
l’ambiente dell’istituto. In relazione a questi principi ed in
osservanza alle leggi è rigorosamente vietato a tutte le
persone di fumare all’interno dell’edificio scolastico e nelle
sue pertinenze.
- Durante lo
svolgimento delle lezioni è tassativamente vietato tenere
accesi i telefoni cellulari o qualunque altro strumento audio
e video, che devono essere riposti nelle cartelle; in caso
contrario saranno prelevati dal docente, con annotazione sul
registro di classe, consegnati in presidenza e restituiti ad
un genitore, previo appuntamento. L’uso dei telefoni cellulari
durante le ore di lezione non è consentito anche al personale
docente e non docente.
- Non si
possono introdurre nell’edificio scolastico oggetti
potenzialmente pericolosi (ad es. puntatori laser, taglierini,
cacciaviti, accendini, forbici acuminate, ecc.).
- Gli studenti
sono tenuti alla sorveglianza dei propri beni e a non lasciare
incustoditi oggetti di valore: l’amministrazione scolastica
non risponde di furti, sottrazioni o quant’altro possa
accadere quando non c’è stata questa doverosa precauzione.
Qualora tali fatti si verificassero la scuola ha facoltà di
aprire indagini, di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria
e di fare quanto possibile per il recupero del materiale e
l’individuazione dei responsabili. Qualsiasi furto o
danneggiamento subito da parte degli allievi deve essere
tempestivamente comunicato o al docente coordinatore di classe
(che provvederà ad informare la presidenza) o direttamente
all’ufficio del dirigente scolastico.
- Durante le
visite o i viaggi d’istruzione, le attività di stage in
azienda o qualunque altra attività didattica o paradidattica
esterna, gli studenti seguiranno in maniera precisa le
direttive dei docenti e terranno un comportamento corretto,
educato e rispettoso; in particolare, durante le attività di
stage gli studenti si atterranno alle norme di
comportamento vigenti nell’azienda che li ospita.
-
Nell’istituto non è consentito il volantinaggio, in
particolare per scopi pubblicitari di tipo commerciale o per
scopi politici. Qualsiasi avviso da affiggersi nelle bacheche
dell’istituto (od in altri spazi all’uopo destinati dalla
scuola) inerente ad attività extrascolastiche, deve essere
espressamente autorizzato dal dirigente scolastico o da uno
dei suoi collaboratori.
- Il
parcheggio delle autovetture nel cortile interno dell’istituto
è riservato al personale; fanno eccezione gli alunni dei corsi
serali. Lo spazio relativo ai motoveicoli è aperto anche agli
studenti.
TITOLO III
Vigilanza sugli studenti
Art. 17
Ingresso a scuola, attività didattica, intervalli
- L’orario
d’inizio delle lezioni, salvo diversa comunicazione del
dirigente scolastico, è stabilito alle ore 8.00. L’accesso
degli studenti nelle rispettive aule è consentito a partire da
10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Nei 5 minuti
precedenti tale inizio è assicurata, secondo la normativa
vigente, anche la vigilanza dei docenti.
- La
successione delle ore di lezione viene scandita dal suono
della campanella. Al cambio degli insegnanti tra un’ora di
lezione e l’altra, gli alunni devono restare nelle aule di
appartenenza, tenendo un comportamento tranquillo ed educato,
onde evitare situazioni di disturbo al regolare svolgimento
delle lezioni nelle altre classi. E’ tassativamente vietato
consentire l’uscita degli allievi dall’aula prima del suono
della campanella che sancisce il termine della lezione.
- Uscite brevi
degli studenti dalle aule per reali necessità possono
essere concesse dai docenti nelle loro ore di lezione, avendo
cura però che tali richieste non diventino un’abitudine o che
non creino problemi allo svolgimento dell’attività didattica.
Gli alunni non devono chiedere di uscire al cambio dell’ora di
lezione. Di norma non può essere consentito che più studenti
della stessa classe si assentino contemporaneamente, se non
espressamente autorizzati dal docente. Senza l’autorizzazione
dell’insegnante lo studente non può lasciare l’aula.
- Non è
consentito né mangiare né bere durante lo svolgimento delle
attività didattiche. Tale divieto riguarda sia il personale,
docente ed ATA, che gli studenti.
- Per
garantire la possibilità di vigilanza durante gli intervalli
delle lezioni, gli alunni devono lasciare le aule ed accedere
ai corridoi, al bar ed agli spazi scoperti della scuola. La
sorveglianza sarà garantita dai docenti con turni e modalità
stabiliti dalla presidenza, in modo da assicurare la sicurezza
degli allievi, coadiuvati dai collaboratori scolastici in
servizio. E’ tassativamente vietato agli studenti di uscire
dalla scuola durante le ricreazioni.
- Agli
studenti è interdetto l’accesso alla sala professori ed ai
laboratori, salvo autorizzazione temporanea ed eccezionale di
un docente e sotto il controllo del personale ausiliario.
- E’ prevista
la presenza di un collaboratore
scolastico in ogni piano durante l’attività didattica.
- Lo
spostamento degli allievi tra le diverse sedi deve essere
effettuato nel minor tempo possibile e seguendo il percorso
più breve (che verrà indicato dai docenti). L’uso dei
motoveicoli è permesso sotto la precisa responsabilità dei
genitori, previa autorizzazione scritta.
- L’uscita
degli alunni da ciascuna classe, al termine delle lezioni,
avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio nell’ultima
ora e del personale ausiliario in servizio ai piani. Gli
studenti dovranno accedere alle vie di uscita dell’edificio
scolastico in modo ordinato e tranquillo, nel rispetto della
sicurezza di tutti.
- E’ vietato
trattenersi nelle aule dopo il termine delle lezioni senza una
specifica autorizzazione. La vigilanza sulle attività
integrative pomeridiane è affidata, oltre che ai docenti,
anche ai collaboratori scolastici in servizio.
- L’inizio e/o
il termine delle lezioni può essere modificato per imprevisti
ed eccezionali motivi e la variazione sarà comunicata alle
famiglie degli alunni possibilmente in anticipo. Nel caso in
cui l’istituto, per imprevedibili motivi, non possa
preavvisare le famiglie, il dirigente scolastico (o un suo
delegato) potrà autorizzare l’uscita anticipata tramite
comunicazione scritta sul libretto scolastico.
Art. 18
Puntualità e disciplina delle assenze e dei ritardi
- La
puntualità è un dovere e costituisce un fondamentale elemento
di responsabilità nel contesto scolastico. Essa è segno anche
di rispetto e consente un adeguato e regolare svolgimento
delle lezioni. Nella prima ora di lezione, l’ingresso in
classe degli alunni è consentito eccezionalmente (previa
annotazione del ritardo sul registro di classe) fino a 10
minuti dopo l’inizio dell’attività scolastica. Dalle 8.10 in
poi gli alunni si dovranno trattenere in atrio. Se il ritardo
è reiterato, il docente coordinatore di classe, dopo aver
richiamato l’alunno a rispettare il dovere della puntualità,
potrà ritenere ingiustificati (con conseguenze a livello
disciplinare) i ritardi continuativi, annotando tale
provvedimento sul registro di classe, con relativa
informazione alla famiglia tramite il libretto personale.
- Per la
regolamentazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate dalle lezioni, gli allievi si serviranno
esclusivamente del libretto scolastico sul quale, per gli
alunni minorenni, uno o entrambi i genitori (o chi ne fa le
veci), all’atto della consegna, apporrà/anno la firma
(ritenuta poi valida per le giustificazioni) in presenza del
docente coordinatore di classe delegato dal dirigente
scolastico. Per gli alunni maggiorenni, varrà la firma
personale apposta sul libretto alla consegna da parte del
docente coordinatore.
- Le assenze
devono avere sempre la caratteristica di eccezionalità. Spetta
ai genitori, o a chi esercita la tutela, la responsabilità di
firmare le richieste di giustificazione per le assenze, i
ritardi e le uscite anticipate degli allievi minorenni (o
all’allievo stesso, nel caso di studenti maggiorenni). In ogni
caso l’istituto non accetterà le richieste di giustificazioni
incomplete, con correzioni o cumulative riguardanti giorni di
assenza non consecutivi. E’ vietato inoltre firmare le
richieste di giustificazione in bianco. Nell’eventualità di
una non accettazione da parte della scuola di una richiesta di
giustificazione, ne verrà data comunicazione alla famiglia
tramite il libretto personale, con relativa annotazione sul
registro di classe.
- Nel caso di
assenza prolungata (a partire da 5 giorni consecutivi,
compresi i gg. festivi), la famiglia è tenuta ad informare la
segreteria didattica della scuola, comunicando i motivi. Sarà
comunque facoltà della scuola, nell’ambito di un corretto
rapporto educativo, prendere eventualmente contatto con la
famiglia, sia in mancanza di avviso da parte della stessa ma
anche nel caso di frequenti e non “trasparenti” assenze anche
di pochi giorni.
- Al rientro a
scuola, la richiesta di giustificazione va presentata dallo
studente all’insegnante in servizio durante la prima ora di
lezione, che ne prenderà nota sul registro di classe.
- Le entrare e
le uscite fuori orario sono concesse solo per seri e
comprovati motivi e, di norma, solo se la richiesta,
adeguatamente motivata, viene presentata anticipatamente al
docente coordinatore; l’autorizzazione dell’insegnante
coordinatore va riportata dal medesimo sul registro di classe,
nello spazio del giorno di utilizzo. Non sarà comunque
consentita (salvo casi eccezionali e di particolare gravità,
accettati dal docente coordinatore o dal dirigente scolastico
o da un suo collaboratore) un’entrata ritardata dopo l’inizio
della terza ora di lezione né un’uscita anticipata prima della
fine della quarta ora. In ogni caso non sarà accettata la
doppia richiesta di entrata posticipata ed uscita anticipata
nella stessa giornata.
- L’entrata
alla fine della prima o seconda ora di lezione dovuta a motivi
imprevedibili verrà giustificata dal docente coordinatore.
- L’uscita
anticipata, sempre dovuta a motivi imprevedibili, sarà
autorizzata solo dal dirigente scolastico o dai suoi
collaboratori, previa comunicazione alla famiglia.
- L’astensione
collettiva degli alunni è considerata, di norma, assenza
ingiustificata, con conseguenze sul voto di condotta. In caso
di assenze collettive, gli studenti vengono riammessi in aula
sulla base di una dichiarazione dei genitori, sia degli alunni
minorenni che di quelli maggiorenni, che attesti che la
famiglia è a conoscenza dell’assenza del figlio.
TITOLO IV
Norme di disciplina
Art. 19
Le mancanze disciplinari
Con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 del D.P.R. n°
249/1998 (“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”),
al D.P.R. n°
235/2007 alle disposizioni del presente Regolamento ed al
corretto e responsabile funzionamento dei rapporti all’interno
della comunità scolastica, qui di seguito vengono indicati
alcuni comportamenti degli allievi che si configurano come
mancanze disciplinari; l’elenco deve essere inteso come
indicativo: per comportamenti non previsti e non esplicitamente
indicati, si opererà secondo criteri di analogia.
a.
Frequenza regolare ed impegno scolastico
·
Uscita non autorizzata dall’edificio scolastico
·
Falsificazione di firme e/o documenti
·
Mancanza del libretto scolastico
·
Assenze ingiustificate e/o “strategiche”
·
Astensioni collettive dalle lezioni
·
Ritardi ripetuti (ritenuti non giustificati) sia
all’inizio delle lezioni ma anche al rientro degli intervalli
e/o al cambio dell’ora
·
Mancata esecuzione dell’attività in classe
·
Mancato svolgimento (ripetuto alcune volte) delle
esercitazioni e dei compiti assegnati
b.
Rispetto degli altri
·
Ricorso alla violenza/atti che creano danni e che
mettano in pericolo l’incolumità altrui
·
Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
·
Furti e/o vandalismi
·
Non rispetto del materiale altrui
·
Interventi inopportuni e di disturbo durante le
lezioni
·
Azione continuata (dopo il richiamo del docente)
di disturbo delle lezioni
·
Atti e/o parole che consapevolmente tendano a
creare emarginazione tra gli altri compagni o allievi
·
Linguaggi, insulti e termini volgari e/o offensivi
·
Offese alle norme morali ed alle religioni
·
Offese al decoro personale sia proprio che altrui
·
Mancanza di rispetto sostanziale e formale nei
confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale
scolastico, dei compagni di classe e di chiunque presente nella
scuola
·
Uso durante le ore di lezione di telefoni
cellulari o di altri strumenti audio-video
·
Non osservanza del divieto di fumare
·
Propaganda e teorizzazione di idee razziste,
xenofobe o che incitino alla discriminazione di genere
c.
Rispetto delle strutture, delle
attrezzature e dell’ambiente scolastico
·
Violazione intenzionale (con conseguente rischio e
pericolo personale e degli altri) delle norme di sicurezza,
delle indicazioni dei docenti e dei regolamenti dei vari spazi
attrezzati (aule, officine, laboratori, palestre, ecc.)
·
Danneggiamento volontario e determinato di arredi,
attrezzature, strutture
·
Danneggiamenti (maldestri/non volontari) di
arredi, attrezzature, strutture
·
Scritte su muri, porte, banchi, ecc.
·
Insozzamento dell’ambiente scolastico (aule,
servizi, corridoi, laboratori, ecc.)
Art. 20
I provvedimenti disciplinari
-
La responsabilità disciplinare è sempre personale, anche
quando i comportamenti disciplinarmente sanzionabili sono
compiuti da più studenti.
-
I provvedimenti disciplinari, adottati dagli organi
competenti, hanno finalità educative; essi tendono, infatti,
al recupero ed al rafforzamento del senso di responsabilità e
della correttezza nei rapporti all’interno della comunità
scolastica.
-
Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta
concorrono a determinare il voto di condotta e il credito
scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della
partecipazione al dialogo educativo.
-
I provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle
categorie delle mancanze esposte nell’articolo precedente sono
i seguenti:
a.
ammonizione verbale e/o
nota sul libretto personale comminata dal docente
b.
nota sul registro di classe comminata dal docente
c.
espulsione temporanea dall’aula comminata dal
docente
d.
ammonizione verbale del dirigente scolastico su
segnalazione del docente
e.
ammonizione ufficiale scritta del dirigente
scolastico con convocazione dei genitori
f.
allontanamento dalle lezioni
(fino ad un massimo di 15 giorni)
comminata dal Consiglio di classe
g.
allontanamento dalle
lezioni (per periodi
superiori ai 15 giorni),
l’esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del
corso di studi comminate
dal Consiglio di istituto.
-
Nello specifico per quanto
concerne i precedenti punti a, b, c, d, in relazione a
tutti gli elementi connessi con l’infrazione, l’insegnante che
la rileva stabilisce quale sanzione praticare. Nello stabilire
la sanzione da erogare si terrà conto della situazione
personale dello studente responsabile. E’ possibile anche la
somma di due o più dei provvedimenti indicati, in rapporto
alla gravità dei comportamenti ed a discrezione dell’organo
che li irroga. Colui che commina le sanzioni di cui ai punti
b, c, d deve trascriverle sul registro e
comunicarle alla famiglia tramite libretto personale.
-
Il coordinatore di classe periodicamente verifica la
situazione disciplinare dal registro e ne tiene memoria
scritta. Valuta la gravità delle note (sono considerate gravi
quelle relative ai primi due punti dell’art. 4 comma a; tutti
i punti del comma b; i primi due punti del comma c) e
in questo caso ne dà comunicazione al dirigente scolastico
perché prenda i provvedimenti rimessi alla sua competenza.
-
Le sanzioni disciplinari che
comportano l’allontanamento dalle lezioni (v.di indicazioni
comma 10) possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si
desume che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente
commessa da parte dello studente incolpato. L’allievo
non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare
del tipo e ed f senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni, con facoltà di
produrre prove o testimonianze.
-
In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata
ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli
studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza
disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento
da adottare.
-
In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se
la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile
irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a
prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.
-
Nel caso delle seguenti gravi violazioni:
·
Ricorso alla violenza/atti che creano danni e che
mettano in pericolo l’incolumità altrui
·
Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
·
Furti e/o vandalismi
·
Grave mancanza di rispetto sostanziale e formale
nei confronti di qualsiasi persona
·
Violazione intenzionale (con conseguente rischio e
pericolo personale e degli altri) delle norme di sicurezza,
delle indicazioni dei docenti e dei regolamenti dei vari spazi
attrezzati (aule, officine, laboratori, palestre, ecc.)
·
Danneggiamento volontario e determinato di arredi,
attrezzature, strutture, ecc.
viene
erogato dal dirigente scolastico il
provvedimento (cioè l’ammonizione ufficiale scritta) e convocato
il consiglio di classe per valutare la sanzione prevista dal
provvedimento (di cui al punto f).
-
L’allontanamento dalle lezioni,
fino ad un massimo di 15 giorni, è di competenza esclusiva del
Consiglio di classe che viene convocato dal dirigente
scolastico.
Le sanzioni invece che comportano
l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal Consiglio di istituto.
Il temporaneo allontanamento dello
studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in
caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
-
Nel caso di allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di
15 giorni il Consiglio di classe, contestualmente o
successivamente al provvedimento, stabilisce e comunica
tranite la segreteria quali attività intraprendere per
mantenere un rapporto educativo-didattico con lo studente in
previsione del suo rientro a scuola.
Nei periodi di allontanamento
superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziara,
la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
L’allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della
persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
In tal caso, in deroga al limite generale di 15 giorni, la
durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato
ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tale
contesto si applica, per quanto possibile, il disposto indicato
nella parte iniziale del presente comma 13.
13.
Con riferimento alla
fattispecie di quanto indicato nel precedente comma 12, nei casi
di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da
una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un inserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento
dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del
corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento
fino al termine dell’anno scolastico.
Art. 21
Le procedure
-
Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una
procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di
garantire condizioni di equità.
-
L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una
mancanza che il docente fa ad uno studente anche non
appartenente ad una sua classe; anche il personale non
docente, in quanto facente parte a pieno titolo della comunità
scolastica, può comunicare al docente coordinatore di classe o
al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano
come mancanze disciplinari.
-
Nel caso dell’espulsione temporanea dalla classe, questa
sanzione può essere adottata dal docente per comportamenti
scorretti o di disturbo della lezione, dopo aver richiamato
severamente l’allievo/i, e di tale decisione deve esserne dato
atto sul registro di classe. L’alunno espulso ha l’obbligo di
permanere nelle immediate vicinanze dell’aula.
-
Negli altri casi, il dirigente scolastico (o un suo
collaboratore), in accordo con il docente coordinatore di
classe, convoca lo studente e, presa nota delle
giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei
genitori e/o fa giungere alla famiglia l’ammonimento ufficiale
scritto.
-
La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e
all’ammonimento ufficiale scritto viene conservata in copia
nel fascicolo personale dello studente ed è messa a
disposizione del Consiglio di classe. Inoltre sia della
convocazione dei genitori che dell’ammonimento scritto deve
essere dato atto sul registro di classe.
-
Nei casi di competenza del
Consiglio di classe, il dirigente scolastico (o un suo
collaboratore), unitamente al docente coordinatore di classe,
hanno il compito di acquisire le informazioni (da prendere
nota in un sintetico verbale relativo al provvedimento in
essere) necessarie per l’accertamento dei fatti e le
giustificazioni addotte dallo studente, il quale è invitato a
presentarsi da solo o accompagnato dai genitori.
-
In seguito il Consiglio di classe
stabilisce i provvedimenti da adottare. La votazione della
sanzione avviene a scrutinio palese; in caso di parità prevale
il voto del presidente. La decisione
del Consiglio di classe,
opportunamente motivata e sottoscritta dal dirigente
scolastico, viene comunicata per iscritto allo studente ed
alla sua famiglia. Nel fascicolo personale dello studente
viene conservata copia della verbalizzazione e della
documentazione scritta. La decisione
del Consiglio di classe
viene annotata anche sul registro di classe.
-
Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e
ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione
personale dello studente, della gravità del comportamento e
delle conseguenze che da esse derivano.
Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività della comunità
scolastica.
La definizione di tali attività,
che normalmente non devono attuarsi contemporaneamente alle ore
di lezione, è stabilita dal Consiglio di classe.
La famiglia o lo studente (se
maggiorenne) hanno 7 giorni di tempo dalla data di invio della
comunicazione per rispondere in forma scritta (o eventualmente a
voce al momento della indicazione della sanzione disciplinare da
parte del Consiglio di classe o del dirigente scolastico) sulla
accettazione della sanzione alternativa.
Nel caso che l’allevio non rispetti
puntualmente con responsabilità e serietà la sanzione
alternativa viene applicato automaticamente l’allontanamento
dalle lezioni inizialmente previsto.
Art. 22
Eventuali casi di rilevanza penale
-
In caso di rilevanza penale, il
Consiglio di istituto, stabilisce l’allontanamento
dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una
durata definita, anche superiore a quindici giorni,
commisurata alla gravità del fatto.
-
Per un reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o
per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato un
procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per
l’incolumità delle persone, il
Consiglio d’istituto stabilisce l’allontanamento
dell’allievo dalla comunità scolastica sino a quando cessi la
condizione di pericolo.
-
Nei casi in cui l’autorità
giudiziara, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresenta dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il
rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito iscriversi ad altro istituto, previo
rilascio del prescritto nullaosta, anche in corso d’anno.
Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati
esterni.
Art. 23
Risarcimenti e riparazioni
-
Nel caso in cui siano stati causati danni materiali, il o i
responsabili sono tenuti a ripristinare, qualora possibile,
ciò che è stato rovinato o risarcire il danno, sia al singolo
che alla comunità.
-
Nel caso di danni arrecati al materiale scolastico, agli
oggetti altrui, alle apparecchiature, all’arredo, agli edifici
o nel caso di furti, il coordinatore di classe, tramite il
dirigente scolastico, informerà i genitori degli allievi
responsabili con richiesta di risarcimento del danno economico
e/o il ripristino delle apparecchiature, dell’arredo e delle
strutture allo stato originario.
-
E’ facoltà della scuola sporgere denuncia alle autorità
competenti.
-
Nel caso in cui non si identificassero gli autori dei casi
sopra citati, saranno chiamati a rispondere del danno tutti
coloro che erano presenti all’evento.
Art. 24
Ricorsi
-
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di
chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dall’invio della
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di
garanzia (Odg) interno alla scuola.
-
Tale ricorso va presentato al dirigente scolastico in forma
scritta, ed opportunamente integrato da tutti gli elementi
utili.
-
Sui conflitti che sorgano
all’interno della scuola in merito all’applicazione del
presente Regolamento di Istituto decide l’Organo di garanzia (Odg).
Il Direttore dell’ufficio
scolastico regionale, o un dirigente da questo delegato, decide
in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della
scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute
nei regolamenti degli istituti.
Art. 25
Organo di garanzia
-
L’Organo di garanzia (secondo il
D.P.R. n°
235/2007) della scuola è formato :
dal dirigente scolastico, che lo
presiede e designa il segretario, da un docente (o di un
eventuale supplente)
designati dal Consiglio di istituto, da un rappresentante (o di
un eventuale supplente) eletti dagli studenti, un rappresentante
(o di un eventuale supplente) eletti dai genitori.
L’Organo di garanzia resta in
carica tre anni.
- I membri
supplenti sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza,
impedimento o quando sia da valutare ricorso verso il quale il
membro effettivo è in conflitto d’interesse (insegnante membro
del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore
in rapporto di parentela con lo studente sanzionato).
-
L’Organo di garanzia opera con le stesse
modalità di funzionamento previste dagli OO.CC. della scuola e
decide definitivamente sul ricorso entro
10 giorni dalla sua
presentazione.
TITOLO V
Gli strumenti di partecipazione
Art. 26
Assemblee degli studenti
Le assemblee studentesche costituiscono importanti e
significative occasioni di partecipazione democratica alla vita
della scuola, in funzione di uno sviluppo delle responsabilità e
di una positiva formazione personale, culturale e civile degli
allievi. Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare
responsabilmente alla gestione democratica della scuola
attraverso la partecipazione rappresentativa negli organi
collegiali scolastici (Consiglio d’istituto, Consiglio di
classe, Comitato studentesco), nel rispetto delle modalità
stabilite dalla normativa vigente. Per quanto concerne le
assemblee studentesche esse possono essere: assemblee
d’istituto; assemblee di classe. L’art. 12 del d. lgs. 16 aprile
1994, n. 297, riconosce agli studenti il diritto di riunirsi in
assemblea. Tale normativa consente infatti lo svolgimento di una
assemblea d’istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di
una giornata, ed una assemblea di classe, sempre al mese, nel
limite massimo di due ore.
- Non possono
aver luogo assemblee studentesche (d’istituto e di classe) nei
trenta giorni che precedono la conclusione delle lezioni.
- Devono
svolgersi in giorni diversi della settimana ed in ore diverse
del giorno in base al principio di rotazione.
- Le assemblee
studentesche non sono organi della scuola ma strumenti
d’autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per
gli studenti, purché non in contrasto con le norme di legge e
con le disposizioni del Regolamento scolastico.
- L’assemblea
dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe
costituisce il Comitato studentesco, che ha il compito
di prendere contatto e di tenere un costante rapporto con gli
organismi di gestione dell’istituto.
- Il
Comitato studentesco provvederà a formulare, in stretta
collaborazione con il dirigente scolastico o un suo
collaboratore, un regolamento specifico relativo al
funzionamento dell’assemblea d’istituto ed un altro per le
assemblee di classe. Tali regolamenti dovranno essere
approvati dal dirigente scolastico e dal Consiglio
d’istituto.
- Il
Comitato studentesco provvederà inoltre all’inizio
dell’anno a formulare, in collaborazione con il dirigente
scolastico o un suo collaboratore, il calendario delle
assemblee d’istituto, consentendo così alla scuola di poter
programmare, senza inopportune e problematiche
sovrapposizioni, tutte le altre attività.
Art. 27
L’assemblea di istituto
-
L’Assemblea d’istituto può essere convocata su richiesta
scritta: dalla maggioranza del Comitato studentesco;
dal 10 % degli studenti iscritti e frequentanti.
-
L’autorizzazione al suo svolgimento viene concessa dal
dirigente scolastico, il quale si preoccuperà di verificare
che, per i dibattiti volti all’approfondimento di
problematiche sociali e politiche, sia garantita nella fase
organizzativa la ricerca di un effettivo pluralismo di voci.
-
La convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono
essere preventivamente presentati al dirigente scolastico –
con le relative firme di chi ne fa richiesta – con un
preavviso non inferiore ai 5 giorni.
-
Il Comitato studentesco ovvero il presidente eletto
dall’assemblea, o in casi particolari il dirigente scolastico
od un suo delegato, garantisce l’esercizio democratico dei
diritti dei partecipanti.
-
Il presidente dell’assemblea, eletto all’inizio della
medesima, ha il dovere di coordinare gli interventi e di
richiamare all’ordine coloro che non rispettano il suo
regolare funzionamento, garantendo a tutti la possibilità di
intervenire nel dibattito e, ove se ne presenti la necessità,
sentito il parere del dirigente scolastico (se presente) o di
un suo delegato, ha la facoltà di allontanare le persone che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori.
-
Anche il dirigente scolastico od un suo delegato ha il potere
di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in
caso di constatata impossibilità d’ordinato svolgimento
dell’assemblea.
-
Ogni assemblea d’istituto dovrà avere il proprio segretario,
cui spetterà il compito di redigere il verbale dei lavori.
8.
Nel
giorno dell’assemblea d’istituto la prima ora di lezione è
regolare attività didattica. Successivamente gli allievi, ad
iniziare dalla seconda ora, potranno svolgere tale riunione
secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Gli
studenti sono rigorosamente tenuti a stare nel luogo ove si
svolge l’assemblea.
Al
termine di tale assemblea gli studenti si recheranno nelle
rispettive aule dove il docente in orario farà la verifica dei
presenti e provvederà a segnalare sul registro di classe gli
assenti rispetto alla prima ora di lezione ed anche a
controllare le firne, sul libretto scolastico, dei genitori per
l’autorizzazione ad uscire al termine dell’assemblea. Gli
studenti minorenni sprovvisti di tale autorizzazione dovranno
rimanere a scuola fino al termine delle lezioni in orario.
9.
Gli
studenti assenti all’assemblea d’istituto dovranno provvedere a
giustificare tramite il libretto personale (secondo le modalità
in uso per le normali assenze) la loro non partecipazione.
10.
Alle
assemblee d’istituto possono assistere, oltre al dirigente
scolastico o un suo delegato, anche gli insegnanti che lo
desiderino.
11.
Le
assemblee d’istituto possono prevedere la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, scolastici, artistici e
scientifici indicati dagli studenti o da docenti (non più di 4
nell’anno scolastico). Tale partecipazione deve essere
concordata con il dirigente scolastico ed ovviamente la
richiesta deve essere fatta con congruo anticipo.
12.
Le assemblee possono dare luogo ad attività di ricerca,
seminari, lavori di gruppo, laboratori, mostre, attività
ricreative, iniziative di solidarietà, spettacoli teatrali o
cinematografici.
Art. 28
L’assemblea di classe
1.
Gli alunni sono tenuti a presentare in segreteria la
richiesta di assemblea di classe con almeno 5 giorni di
anticipo, includendo le firme per presa visione degli insegnanti
coinvolti, la data, l’orario di convocazione e l’ordine del
giorno. L’autorizzazione verrà riportata sul registro di classe
dal coordinatore, che ne tiene memoria scritta.
2.
Gli insegnanti in servizio nelle ore in cui si svolge
l’assemblea possono rimanere in classe; essi debbono comunque
vigilare perché i lavori si svolgano ordinatamente ed in maniera
conforme alle finalità per cui l’assemblea è stata richiesta; se
ciò non si verifica, l’assemblea deve essere sospesa. Della
decisione di sospendere l’assemblea deve essere preso nota sul
registro di classe, come fattore di demerito.
3.
L’assemblea di classe è concessa previa redazione e
presentazione al dirigente scolastico (o in segreteria didattica
allievi) del verbale dell’assemblea precedente, una copia del
quale verrà consegnata al coordinatore di classe.
4.
Durante
le assemblee di classe gli alunni devono partecipare ai lavori
seriamente e responsabilmente e di conseguenza è tassativamente
vietato giocare, ascoltare musica, usare i telefoni cellulari,
fare compiti, ecc.
5.
All’inizio dei lavori gli alunni dovranno eleggere un
proprio presidente, che avrà il compito di presiedere
l’assemblea, ed un segretario cui spetterà il compito di
redigere il verbale.
6.
Il presidente dell’assemblea ha il dovere di coordinare
gli interventi e di richiamare all’ordine coloro che non
rispettano il regolare svolgimento, garantendo a tutti la
possibilità di intervenire nel dibattito e, ove se ne presenti
la necessità, sentito il parere del docente in orario, ha la
facoltà di allontanare le persone che impediscono il suo
regolare funzionamento.
1.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
e nel Consiglio di istituto costituiscono il Comitato
dei genitori.
2.
Il Comitato dei genitori gode di autonomia
rispetto agli altri organi collegiali dell'istituto, approva il
proprio regolamento interno e lo trasmette per l'adozione al
Consiglio di istituto, il quale ha la facoltà di invitare il
Comitato a rivederlo solo se verifichi che esso contrasta
su punti determinanti con i principi generali posti alla base
del Piano dell'offerta formativa in maniera tale da
incidere sull'immagine della scuola.
1.
I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe
e nel Consiglio di istituto costituiscono il Comitato
studentesco.
2.
Il Comitato studentesco gode di autonomia rispetto
agli altri organi collegiali dell'istituto, approva il proprio
regolamento interno e lo trasmette per l'adozione al
Consiglio di istituto, il quale ha la facoltà di invitare il
Comitato a rivederlo solo se verifichi che esso contrasta
su punti determinanti con i principi generali posti alla base
del Piano dell'offerta formativa in maniera tale da
incidere sull'immagine della scuola.
TITOLO VI
Rapporti scuola-famiglia
Art. 31
Principi e partecipazione alla vita scolastica
1.
Collaborazione positiva sul piano educativo e didattico,
fiducia, rispetto e stima reciproci, colloqui costanti ed
attenzione ai diversi problemi scolastici devono essere i
riferimenti fondamentali e determinanti nei rapporti
scuola-famiglia attraverso le relazioni tra dirigente
scolastico, docenti e genitori.
2.
I
genitori hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla
gestione democratica dell’istituto attraverso la presenza attiva
negli organi collegiali.
3.
A tutti
i genitori è garantito il diritto di avanzare suggerimenti e
proposte, fornendo così all’istituto una effettiva e valida
collaborazione.
4.
Tutti i
genitori devono ricercare un costante e positivo dialogo con i
docenti, soprattutto attraverso i colloqui individuali ed in
seno al Consiglio di classe attraverso i propri
rappresentanti, cercando di collaborare alla soluzione dei
problemi.
- Assemblee
congiunte di docenti e/o genitori e/o studenti potranno essere
organizzate su richiesta dei rappresentanti di classe o del
docente coordinatore di classe, oltre che per iniziativa del
dirigente scolastico. Di norma la partecipazione dei docenti è
libera, se non si tratta di iniziative previste organicamente
nel piano delle attività approvato ad inizio d’anno.
- I locali
scolastici sono a disposizione per assemblee dei genitori,
previa richiesta dei rappresentanti di classe al dirigente
scolastico.
Art. 32
I colloqui docenti-genitori
1.
I
docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle
proprie classi secondo le modalità ed i criteri proposti dal
Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio
d’istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento
dell’istituto ed in modo da garantire la concreta e reale
accessibilità al servizio.
2.
Il
dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli organi
collegiali, comunica il piano annuale dei rapporti con le
famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione ed i
conseguenti impegni orari dei docenti.
3.
Gli
incontri generali pomeridiani docenti-genitori, normalmente
stabiliti in uno per quadrimestre ed attuati proprio per
favorire ed aiutare i genitori che lavorano, vengono programmati
per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal
Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico e poi
tempestivamente comunicati tramite il piano annuale.
4.
I
colloqui docente-genitori devono vertere su di un’attenta
verifica del rendimento scolastico, tenendo conto della
partecipazione al lavoro di classe, all’impegno per
l’elaborazione personale e di gruppo, alla frequenza ed alla
puntualità scolastica, al comportamento, al tipo di relazione
con gli altri ed eventualmente al fattore della socializzazione.
Art. 33
Le comunicazioni scuola-famiglia
1.
Tutti i
genitori devono controllare costantemente il libretto personale
(assenze, ritardi, ecc.) del proprio figlio e firmare
tempestivamente le comunicazioni della scuola (note o
comunicazioni informative sul libretto o su documenti allegati,
note disciplinari, valutazioni scolastiche, convocazioni
colloqui, ecc.).
2.
I
genitori degli alunni minorenni hanno l’obbligo di firmare le
richieste di giustificazione relative alle assenze ed ai ritardi
dei propri figli tramite l’apposito libretto. I genitori degli
alunni maggiorenni hanno comunque il dovere morale e la
responsabilità educativa di verificare attentamente e
costantemente il libretto personale dei propri figli.
3.
I
genitori degli alunni minorenni, al momento del ritiro del
libretto personale, sono tenuti ad apporvi la firma alla
presenza dal coordinatore di classe.
4.
In casi
di particolare necessità, i genitori possono chiedere un
appuntamento con i docenti o essere convocati dagli stessi, in
orario diverso da quello previsto. Tali richieste avvengono
tramite libretto.
5.
I
genitori sono altresì invitati a visitare periodicamente il sito
web dell’istituto, costantemente aggiornato con le comunicazioni
di interesse generale sulle varie attività della scuola.
TITOLO
VII
Criteri per la programmazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche ed
extrascolastiche
Art. 34
Criteri per la programmazione
e l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione
1.
Visite guidate e viaggi d’istruzione (di seguito, visite)
sono spostamenti organizzati di intere scolaresche aventi la
finalità d'integrare la normale attività della scuola sul piano
della formazione generale della personalità degli studenti e del
completamento di preparazioni specifiche o di centri di
interesse. Esse costituiscono momento integrante della lezione
concepita come un articolato sistema di esperienze di
apprendimento teorico-pratiche.
2.
La programmazione delle visite è parte integrante del
piano annuale di ciascuna classe e deve contenere:
·
gli obiettivi (cognitivo-culturali
e relazionali), per lo sviluppo delle capacità di analisi e di
rielaborazione critica degli studenti, per l'organizzazione dei
contenuti di apprendimento e per l'approfondimento dei contenuti
disciplinari, per soddisfare il crescente bisogno di
integrazione tra esperienza interna ed esterna alla scuola
·
le risorse del
territorio da utilizzare: a titolo esemplificativo, l'ambiente
naturale ed umano; il sistema abitativo e le strutture edilizie
in genere, le rassegne ed i musei, le attività lavorative, ecc.
3.
Gli studenti devono essere adeguatamente informati e
formati su tutti gli aspetti conoscitivi, didattici ed
organizzativi, idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto
e le finalità delle visite.
4.
I genitori devono essere preventivamente informati sugli
obiettivi e sull'organizzazione complessiva delle visite
(itinerari, orari, mezzi di trasporto, scopi ed ogni altra
modalità di svolgimento).
5.
La partecipazione di ciascuno studente alle visite è
subordinata al consenso scritto di chi esercita la patria
potestà. Non devono essere esclusi quegli studenti per i quali
il rilascio del consenso è determinato da ragioni di carattere
economico.
6.
L'effettuazione delle visite è subordinata alla
partecipazione di almeno l’ottanta per cento degli studenti
iscritti.
7.
Gli studenti, che non aderiscono alle visite, partecipano
ad attività programmate, da svolgersi a scuola con altri docenti
della stessa classe o di altre classi.
Art. 35
Durata, periodo di
svolgimento, accompagnatori
1.
Le visite, che hanno durata limitata ad un solo giorno,
hanno per destinazione località distanti tra andata e ritorno
non più di tre ore di viaggio.
2.
Gli accompagnatori sono ordinariamente uno per classe.
3.
Per le visite di durata superiore alla giornata, con
pernottamento fuori sede, deve essere prevista la partecipazione
di un docente ogni quindici studenti o frazione di quindici.
4.
I criteri che i Consigli di classe dovranno
seguire nella designazione dei docenti accompagnatori nei viaggi
di istruzione realizzati in Italia ed all'estero, sono, in
stretto ordine di priorità, i seguenti:
·
docenti
appartenenti all'organico delle classi da accompagnare
·
per i viaggi all'estero almeno un accompagnatore
docente di lingua straniera
·
un docente non potrà partecipare, nel corso del
medesimo anno scolastico, a più di un viaggio d’istruzione e
comunque mai oltre 6 giorni complessivi
·
designazione del dirigente scolastico di qualsiasi
docente disponibile quando occorra comunque garantire
l'effettuazione del viaggio di istruzione.
5.
La scelta dei periodi per lo svolgimento di una qualsiasi
visita di cui ai precedenti punti non deve coincidere con lo
svolgimento di altre attività istituzionali della scuola:
scrutini ed esami, elezioni scolastiche, riunioni collegiali e
per la programmazione, ecc. Nei trenta giorni che precedono il
termine delle lezioni non sono realizzate visite.
-
Il numero degli accompagnatori sarà stabilito nel modo
seguente:
·
per le classi che svolgano il viaggio da sole: n.
2 accompagnatori
·
per le classi che svolgano il viaggio in gruppo:
n. 1 accompagnatore ogni 15 studenti o frazione di 15
·
sarà assicurata la presenza di almeno un docente
di sesso femminile tutte le volte che della classe e/o del
gruppo in viaggio facciano parte allieve, indipendentemente dal
loro numero
·
la partecipazione dei genitori degli alunni è
consentita, per particolari motivi, a condizione che ciò non
comporti oneri a carico del bilancio dell’istituto e che i
genitori medesimi si impegnino a partecipare all’attività
programmata per gli alunni
·
è fatto divieto a chiunque di partecipare a
qualsiasi altro titolo
·
nel caso di partecipazione di uno o più alunni in
situazione di handicap, è compito dei competenti organi
collegiali provvedere alla designazione di un qualificato
accompagnatore, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno
commisurata alla gravità dello svantaggio.
Art 37
Finanziamento
1.
Le spese per l'attuazione delle visite sono poste a
carico del bilancio dell’istituto, ivi compresi, ove spettanti,
i compensi e le indennità per gli insegnanti accompagnatori.
2.
Il Consiglio d’istituto decide annualmente la
quantità di risorse da destinare alle visite.
3.
L’organizzazione delle visite è programmata in modo da
evitare per ciascun anno scolastico che occorra richiedere alle
famiglie degli alunni una quota di compartecipazione di entità
tale da determinare situazioni discriminatorie.
Art. 38
Mezzi di trasporto
1.
La Giunta esecutiva, acquisito il piano annuale
delle visite proposto dal Collegio dei docenti, individua
le ditte che effettueranno il trasporto degli studenti, sulla
base non solo del confronto tra i prezzi praticati dalle ditte
interpellate ma anche dell'affidabilità e delle garanzie di
sicurezza offerte per l'espletamento del servizio, compresi i
casi in cui enti, associazioni, amministrazioni o privati si
assumano l'onere del servizio di trasporto.
Art. 39
Autorizzazione
1.
L'autorizzazione, richiesta dai docenti delle classi
interessate, è rilasciata dal dirigente scolastico. Qualora
dovessero risultare condizioni di possibile pregiudizio per il
normale svolgimento delle visite, l'autorizzazione non è
rilasciata. Se già rilasciata, è revocata.
2.
L’attuazione di ciascuna visita è subordinata
all’esistenza di condizioni favorevoli. A tal fine è acquisita
presso gli enti competenti (enti locali, aziende autonome di
soggiorno, ACI, servizi meteorologici, aziende forestali, ecc.)
ogni utile informazione circa la situazione ambientale e
meteorologica relativa all'itinerario previsto ed alla meta
della visita.
Art. 40
Scambi culturali e gemellaggio con scuole di altri Stati
-
Gli scambi educativi con scuole di altri Stati, di norma,
possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di
tre settimane nel corso dell’intero anno scolastico.
-
Gli scambi educativi possono realizzarsi attraverso la
programmazione di un progetto didattico che coinvolga una
intera classe o gruppi di studenti in base a precisi progetti
collegati ad iniziative comunitarie o internazionali.
-
Nel primo caso il progetto si attua, di norma, in condizione
di reciprocità e coinvolge almeno i due terzi degli alunni di
una classe. Nel secondo caso, il Collegio dei docenti
prevede la partecipazione di alunni provenienti dalle diverse
classi interessate e, in relazione alle attività da svolgere,
individua i criteri per la selezione.
-
Compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola, i
docenti accompagnatori saranno almeno tre, di cui almeno uno
docente della lingua del paese con cui si effettua lo scambio.
-
Verranno favoriti, per quanto possibile, anche gli scambi
individuali per permettere ai singoli alunni di frequentare
durante l’anno scolastico le lezioni presso i corrispettivi
istituti stranieri
TITOLO VIII
Su alcuni aspetti dell’organizzazione della scuola
Art. 41
Il personale docente
Fermi restando i
diritti ed i doveri, così come specificati dalla Legge e dal
Contratto Nazionale di Lavoro, i docenti dell’istituto
osserveranno responsabilmente le seguenti regole:
1.
I
docenti sono tenuti a conoscere il Regolamento
d’istituto, a rispettarlo e farlo rispettare.
2.
I
docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima
dell’inizio delle lezioni mentre al termine degli intervalli
dovranno iniziare puntualmente l’attività didattica nelle
rispettive classi.
3.
Ciascun docente ha facoltà di mettersi in contatto telefonico
con i genitori degli allievi tramite la segreteria didattica
allievi per comunicazioni che riguardino l’andamento scolastico
degli stessi.
4.
Il
docente è responsabile del comportamento degli allievi durante
la sua lezione.
5.
Ogni insegnante ha la facoltà di inoltrare al dirigente
scolastico segnalazione scritta su particolari situazioni di
comportamento degli allievi.
6.
I
docenti in servizio di sorveglianza nelle zone loro assegnate
durante le ricreazioni devono permanere in tali zone per
l’intera durata della ricreazione; in caso di rilevazione di
atti di indisciplina hanno il dovere di identificare gli
studenti responsabili e segnalarli, con relativa motivazione,
sul registro di classe o (nei casi più gravi) al dirigente
scolastico o al collaboratore a ciò delegato.
7.
In ogni
caso ciascun docente, anche se non comandato in servizio di
sorveglianza, ha il dovere di rilevare eventuali infrazioni
disciplinari da parte degli studenti.
8.
Dopo
ogni verifica, orale o scritta, il docente avrà cura di
comunicare tempestivamente il voto agli allievi. E’ dovere dello
studente riportarlo sul libretto e comunicarlo alla famiglia.
9.
I
docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il
docente coordinatore del Consiglio di classe e l’ufficio
della segreteria alunni, le famiglie in caso di ripetuto scarso
rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare
insieme le più opportune soluzioni mirate al recupero.
10.
I
docenti sono tenuti a compilare, in ogni sua parte, sia il
registro personale che il registro-giornale di classe. Su quest’ultimo
deve essere sinteticamente indicata, nello spazio apposito,
l’attività didattica svolta durante la lezione (argomento della
lezione, verifiche orali o scritte, attività parascolastiche,
corsi di recupero o di sostegno, ecc.).
11.
Le
entrate in ritardo degli allievi devono essere annotate sul
registro di classe, indicando il nominativo dell’allievo e l’ora
di entrata.
12.
Per
quanto concerne le giustificazioni delle assenze degli studenti,
il docente della prima ora di lezione avrà solamente il compito
di accogliere tali richieste, annotando sul registro di classe
la richiesta di giustificazione.
13.
Sarà
invece responsabilità del docente coordinatore di classe
accettare o non accettare tali richieste di giustificazione,
annotando sul registro di classe l’assenza ritenuta
ingiustificata ed informando, tramite il libretto personale, la
famiglia.
14.
In caso
di astensione arbitraria dell’intera classe, il docente segnala
in segreteria (o al dirigente scolastico) l’assenza della classe
e rimane a disposizione per tutta la durata del proprio orario
di lezione.
15.
I
docenti della prima ora di lezione hanno il compito di portare
in aula il registro di classe. Durante gli intervalli e alla
fine delle lezioni, lo dovranno riconsegnare al personale
ausiliario in servizio al piano.
16.
Durante
le assemblee di classe degli studenti i docenti in orario di
lezione continuano ad esercitare il dovere della sorveglianza e
della custodia.
17.
Quando
le classi sono impegnate in attività didattiche o culturali
diverse dalle normali lezioni (conferenze, attività integrative
o altro), i docenti in orario sono tenuti ad essere presenti con
la classe, collaborando sul piano della sorveglianza.
18.
Gli
insegnanti sono tenuti a rimanere a disposizione anche quando la
classe non è presente a scuola.
19.
I
docenti a disposizione per eventuali supplenze hanno il dovere
di essere presenti a scuola prima dell’inizio dell’ora di
lezione e di controllare per tempo i loro impegni.
Art. 42
Criteri di attribuzione delle supplenze
- Le supplenze
verranno attribuite al personale docente nel rispetto dei
seguenti criteri, indicati in stretto ordine di priorità:
·
docenti con orario cattedra inferiore alle 18 ore
·
docenti a disposizione
·
docenti a disposizione oltre il normale orario.
- A parità di
condizioni deve essere fatto salvo inoltre il criterio della
rotazione, al fine di garantire equità nell’attribuzione
dell’incarico.
3.
Durante
le ore di supplenza deve essere svolta comunque attività
didattica (studio individuale, ripasso, lavoro su compiti
domestici, ecc.), che deve essere sinteticamente annotata sul
registro di classe. Sono assolutamente vietati giochi ed
attività ludiche in genere.
4.
Durante
le ore di compresenza, entrambi i docenti devono essere presenti
in aula, salvo diversa disposizione dovuta a particolari
esigenze didattiche: in quest’ultimo caso deve essere indicata,
sul registro di classe e all’inizio della lezione, la diversa
collocazione del docente compresente.
Art. 43
I compiti del docente coordinatore
1.
Al
docente coordinatore del Consiglio di classe sono
affidati i seguenti compiti:
·
consegnare i libretti personali ai genitori degli alunni
minorenni e personalmente a quelli maggiorenni
·
controllare le firme dei genitori su ogni comunicazione o nota
disciplinare
·
giustificare (o meno) le assenze ed i ritardi
·
compilare il registro delle assenze ed il calendario delle
assemblee di classe
·
raccogliere periodicamente presso i colleghi notizie sul
profitto degli alunni, in particolare di quelli con profitto e
comportamento negativo
·
coordinare, in sede di Consiglio di classe, la
programmazione didattica, le attività integrative, le attività
di sostegno e di recupero (per evitare sovrapposizioni o
disfunzioni)
Art. 44
Criteri generali di riferimento per la definizione
dell’orario delle lezioni
- L’orario
giornaliero delle lezioni è annualmente proposto dal
Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio
d’istituto.
- L’orario
delle lezioni, determinato dal dirigente scolastico sulla base
alle proposte del Collegio dei docenti, terrà conto dei
seguenti criteri ispiratori:
·
prenderà prima di tutto in esame le esigenze
didattiche, in modo da assicurare l’alternanza delle materie e
degli insegnanti, sia nell’ambito della giornata che della
settimana
·
eviterà l’accorpamento delle lezioni per le
materie con poche ore settimanali
- La richiesta
del giorno libero del docente sarà considerata alternativa
rispetto ad altre richieste particolari riguardanti il suo
orario. A parità di condizioni si seguirà un criterio di
rotazione annuale.
- Nel caso di
più richieste non esaudibili contemporaneamente, si
privilegeranno le richieste provenienti da insegnanti che
operano in più scuole o motivate da gravi esigenze familiari,
valutate dal dirigente scolastico.
Art. 45
Criteri generali di riferimento per l’assegnazione dei
docenti alle classi
- Il dirigente
scolastico assegnerà gli insegnanti alle classi, dopo aver
acquisito le proposte del Collegio dei docenti, sulla
base dei seguenti criteri:
·
salvaguardare la continuità didattica nella classe
·
salvaguardare la continuità didattica nella
sezione/specializzazione
·
tenere in considerazione le richieste degli
insegnanti
- Da tali criteri il dirigente scolastico
potrà discostarsi soltanto sulla base di un provvedimento
motivato.
Art. 46
Biblioteca scolastica
1.
L’I.T.I.S. “VOLTA” è dotato di una biblioteca generale,
nella quale, oltre ai testi di narrativa e di carattere tecnico
e scientifico, trovano collocazione opere di ampia
consultazione, riviste specializzate o di argomento vario,
quotidiani, ecc.
2.
La biblioteca generale può articolarsi in una parte
comune ed in settori di specializzazione, al fine di assicurare
l’aggiornamento professionale e culturale degli insegnanti e le
più varie possibilità di studio, indagine critica,
approfondimento e confronto da parte degli studenti.
3.
La scelta del materiale bibliografico avviene attraverso
forme di consultazione che prevedono il concorso da parte di
quanti, docenti, personale ATA, genitori e studenti ritengano di
voler contribuire con suggerimenti e proposte.
4.
La biblioteca è aperta per la consultazione ed il
prestito secondo gli orari stabiliti all’inizio di ogni anno
scolastico, sulla base di quanto prevede lo specifico
regolamento interno.
5.
All’inizio di ogni anno scolastico sono designati i
docenti e gli assistenti tecnico-amministrativi cui sono
affidati i compiti di gestione della biblioteca, sulla base dei
progetti presentati ed approvati dagli organi collegiali.
1.
Ogni comunicazione scritta affissa all'interno degli
spazi scolastici deve essere preventivamente vistata dalla
presidenza.
2.
Ogni comunicazione alle classi deve essere data, di
norma, tramite il personale non docente o docente, a ciò
autorizzato o invitato dal dirigente scolastico
3.
Alla diffusione delle informazioni hanno il dovere di
collaborare anche i rappresentanti di classe degli studenti e
dei genitori.
4.
È fatto divieto a chiunque di promuovere, in qualsiasi
forma, informazioni di carattere extrascolastico.
-
Il personale con la qualifica di assistente amministrativo,
assistente tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel
rispetto dei profili professionali propri della qualifica e
del CCNL vigente, alle funzioni amministrative, contabili,
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi
e nei modi previsti dal piano delle attività adottato dal
dirigente scolastico.
-
Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione,
in cui è possibile tra l’altro conoscere:
·
l’orario dei docenti
·
l’orario del personale A.T.A. e le funzioni ad
esso attribuite
·
l’organigramma degli uffici
·
l’organigramma degli incarichi conferiti al
personale docente
·
l’organigramma degli organi collegiali
·
l’albo di istituto
·
la bacheca sindacale
·
la bacheca degli studenti.
-
Presso l'ingresso e ad ogni piano sono ben riconoscibili
operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e
cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio
erogato.
-
Il personale di segreteria, ad organico completo, assicura la
tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle
procedure per il disbrigo delle principali pratiche.
-
Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di
apertura della segreteria, entro tre giorni lavorativi per
quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per
quelli con votazioni, giudizi e gli estratti da atti
d'ufficio.
-
Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione
organica di personale amministrativo, osserveranno tutti i
giorni una fascia del proprio orario di servizio nella
modalità di apertura al pubblico, in cui saranno ricevuti, in
ciascuno ufficio per le proprie competenze, genitori, studenti
e docenti; l’orario di apertura al pubblico sarà affisso
chiaramente presso ogni ufficio e, quanto di pertinenza di
allievi e genitori, sarà comunicato con lettera circolare per
garantire il massimo dell’informazione.
-
La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto
telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta
che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica
di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le
informazioni richieste.
-
Il dirigente scolastico riceve il pubblico almeno tre giorni
la settimana nelle ore stabilite dalla sua programmazione;
previo appuntamento il dirigente scolastico potrà essere
disponibile, per esigenze particolarmente urgenti, anche fuori
delle ore prestabilite.
-
La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi, ai
sensi della Legge n. 241/90, sarà presentata direttamente al
dirigente scolastico, che potrà concedere l'autorizzazione nei
modi e nei tempi previsti dalla legge.
-
Il personale collaboratore scolastico è impegnato a rendere e
conservare l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.
-
L'istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni
interessate al fine di garantire agli allievi la sicurezza
interna.
-
Il personale collaboratore scolastico è utilizzato anche per i
servizi esterni e per rapporti con l'esterno; la funzione sarà
preferibilmente assegnata per turnazione o, a insindacabile
giudizio del dirigente scolastico, sentito il parere del
direttore SS.GG.AA., per certificate e consolidate competenze
specifiche possedute dai singoli dipendenti.
-
Il personale collaboratore scolastico inoltre, quale attività
di supporto all'azione amministrativa e didattica, si
adopererà per garantire il funzionamento dei fotocopiatori, a
seguito di richieste dei docenti
seguendo i criteri stabiliti dal D.S.
-
La suddivisione dei compiti e delle mansioni del personale non
docente sarà effettuata in modo da garantire una equa
distribuzione dei carichi di lavoro.
TITOLO IX
Norme finali
-
Il presente Regolamento, corredato dalle delibere di
approvazione della Giunta esecutiva e del Consiglio
di istituto, viene integralmente pubblicato all'Albo
dell'istituto.
-
La sua validità decorre dal giorno successivo alla data di
approvazione, ha durata annuale e si intende automaticamente
rinnovato, fatta salva la possibilità degli altri organi
collegiali, in qualunque momento, di proporne modificazioni
e/o integrazioni. Esse dovranno essere approvate dal
Consiglio d’istituto con la maggioranza dei due terzi
degli aventi diritto.
-
Estratto del presente Regolamento d’istituto verrà consegnato
ad ogni allievo, e quindi alla sua famiglia, al momento della
prima iscrizione.
Nel contesto della scuola tutti
quanti, per ciò che compete a ciascuno sono tenuti, con senso di
responsabilità e collaborazione, ad osservarlo ed a farlo
osservare.
Il testo completo di tale
Regolamento rimarrà anche a disposizione sul sito del Volta.
(www.volta.ts.it)
-
L’esatta interpretazione del regolamento è affidata al
Consiglio d’istituto, che si pronuncerà con la maggioranza
qualificata dei due terzi.
|