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REGOLAMENTO D'ISTITUTO  

 

 

I.T.I.S. “Alessandro VOLTA”

T  R  I  E  S  T  E 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

 

Principi generali e fondamentali della comunità scolastica

  

Il presente Regolamento è ispirato ai valori della Costituzione repubblicana ed a quelli dell’Unione europea, alle leggi vigenti, nonché alla normativa specifica che riguarda la scuola. Persegue l’obiettivo di garantire il godimento legittimo dei diritti e l’esercizio corretto dei doveri a tutte le componenti scolastiche.

 

  • La scuola è luogo privilegiato di educazione e formazione e mira, mediante gli strumenti della cultura e del sapere, allo sviluppo autentico e positivo delle responsabilità e competenze degli studenti. Nella definizione del progetto educativo e formativo favorisce la partecipazione di tutte le sue componenti.
  • La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quali siano il loro ruolo, età e condizione sociale. Esso è necessario per assicurare il fondamentale diritto di ogni studente di poter apprendere nelle migliori condizioni: in questa prospettiva la stessa cura dell’ambiente scolastico (aule, strutture, attrezzature, ecc.) rappresenta un elemento importante del processo educativo e formativo. Tale rispetto esige, da parte di tutti, in ogni momento dell’attività scolastica (lezioni, intervalli, assemblee di classe e d’istituto, attività didattiche, paradidattiche e sportive interne ed esterne, viaggi d’istruzione, riunioni, ecc.), comportamenti seri, corretti, rispettosi e responsabili, che siano coerenti con i principi indicati nelle norme del presente Regolamento.
  • La comunità scolastica costruisce il suo progetto formativo e la sua azione educativa nella consapevolezza che per ogni individuo che ne fa parte diritti e doveri hanno pari importanza, significato e valore.
  • L’Istituto Tecnico Industriale “Alessandro Volta”, comunità di studio, di dialogo positivo, di lavoro e di ricerca culturale e professionale, attraverso l’opera dei docenti, del capo d’istituto, del personale ATA e degli organi collegiali, ma anche e con il concorso fondamentale delle famiglie, educa i propri allievi al profondo valore della democrazia, al rispetto della pluralità di idee, di culture, di religioni; promuove nei giovani studenti la coscienza civica per prepararli ad affrontare le responsabilità connesse con l’impegno sia nel campo del lavoro che della vita sociale.
  • L’istituzione scolastica del “Volta” promuove e valorizza la solidarietà come principio di alto significato sociale e valoriale.
  • La scuola, rispettosa dell’identità e delle potenzialità personali di ciascun allievo, si impegna ad offrire un contesto scolastico idoneo alla crescita, aperto alla pluralità delle idee, che agevoli e favorisca la partecipazione attiva e responsabile. Essa inoltre privilegia, quale elemento caratterizzante del suo progetto educativo, la qualità positiva delle relazioni insegnante-allievo che si sviluppano nel contesto di un corretto e costruttivo rispetto del ruolo e della funzione docente.
  • L’istituzione scolastica del “Volta” persegue il raggiungimento di qualificati obiettivi culturali e professionali, adeguati all’evoluzione ed allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

TITOLO I

Funzionamento degli organi collegiali

 

Art. 1

Organi della scuola

1.      Sono organi della scuola: il Dirigente scolastico, il Consiglio di istituto, la Giunta esecutiva, il Collegio dei docenti, i Consigli di classe, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, l'Organo di garanzia.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali

1.      Le riunioni degli organi collegiali sono, di norma, pubbliche, per ogni componente dell'organo rappresentato nell'organo stesso, senza però diritto di intervento; per il Collegio dei docenti l'ammissione di estranei deve essere oggetto di specifica autorizzazione preventiva da parte del Collegio stesso.

2.      Non è ammessa la pubblicità per le riunioni degli organi collegiali quando si tratti di singole persone o di valutazioni che coinvolgono singoli.

3.      Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

4.      Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente. La possibilità di astensione è esclusa in tutti i casi in cui sia previsto il funzionamento dell'organo come perfetto, cioè con la totalità dei suoi membri (per es. Consigli di classe riservati ai docenti per gli scrutini, Comitato di valutazione del servizio dei docenti, Organo di garanzia); in questo caso è sempre prevista la sostituzione di eventuali assenti con membri supplenti.

5.      Le mozioni sull'ordine dei lavori e/o eventuali integrazioni all’ordine del giorno dovranno essere messe ai voti con precedenza e, se riguardanti il termine della discussione, chiuderanno la stessa se approvate a maggioranza.

6.      Chiusa la discussione si procederà alla votazione palese, salvo che si tratti di votazioni riguardanti persone, che dovranno essere effettuate con votazione segreta; in tal caso il presidente nomina due scrutatori.

 

Art. 3

Determinazione dell'ordine del giorno

1.      L'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali è di regola definito dal presidente, tranne che per il Consiglio di istituto per il quale esso è definito dalla Giunta esecutiva, fermo restando il diritto del presidente di chiedere alla Giunta esecutiva l’inserimento di punti particolari all’o.d.g..

2.      Il presidente è tenuto a porre all'o.d.g. argomenti rientranti nelle funzioni dell'organo collegiale per i quali venga presentata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o da tutti i rappresentanti della stessa componente nell'organo collegiale stesso, nel caso di organi collegiali in cui siano rappresentate componenti diverse. Nel caso del Consiglio di istituto l'o.d.g. va comunque esaminato preliminarmente dalla Giunta esecutiva.

3.      Richiesta di trattazione di argomenti rientranti nelle funzioni dell'organo collegiale possono essere presentate da singoli membri, da altri organi collegiali della scuola, da gruppi di almeno 10 docenti, 20 studenti o genitori, 5 unità di personale ATA. In questo caso l'opportunità dell'inserimento dell'argomento all'o.d.g. è valutata dal presidente o, nel caso del Consiglio di istituto, dalla Giunta esecutiva.

  

Art. 4

Verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali

1.      Per ogni seduta dovrà essere redatto verbale, che acquista piena validità giuridica una volta sottoscritto dal segretario e dal presidente; esso va sottoposto a ratifica nella successiva seduta dell'organo collegiale. Le rettifiche apportate al verbale devono essere distintamente verbalizzate nella seduta che le approva.

2.      La competenza dell'impostazione del verbale e la responsabilità della sua completezza ed efficacia è del presidente; il segretario sottoscrivendolo si assume esclusivamente la responsabilità di attestare la veridicità di quanto verbalizzato.

3.      Il verbale dovrà contenere il sunto della discussione e dei singoli interventi oltre alle delibere approvate; il verbale, predisposto dal segretario secondo le indicazioni di massima del presidente, dovrà essere predisposto entro 10 giorni lavorativi dalla seduta; tutte le delibere vanno pubblicate all'albo dell'istituto entro 10 giorni lavorativi dalla seduta, tranne quelle concernenti persone, che vanno allegate al registro dei verbali entro lo stesso termine.

4.      I membri dell'organo collegiale che intendessero far risultare a verbale dichiarazioni, le dovranno presentare in forma scritta al presidente. È consentito ad ogni membro, col consenso dell'organo collegiale, di far rettificare eventuali risultanze che non riportassero in modo completo il pensiero espresso, presentando tali richieste in forma scritta; le rettifiche apportate al verbale devono essere distintamente verbalizzate nella seduta che le approva.

5.      I verbali devono contenere un brevissimo sunto della discussione, redatto a cura del segretario, e, a richiesta, le dichiarazioni che i consiglieri hanno presentato in forma scritta. La parte deliberativa deve essere preceduta dall'esito delle votazioni. Va sempre riportato il nominativo di chi esprime voto contrario, per l'identificazione delle responsabilità amministrative individuali.

 

Art. 5

Pubblicizzazione e impugnazione delle delibere degli organi collegiali

1.      Le deliberazioni, firmate dal presidente e dal segretario, devono essere pubblicate all'albo entro 8 giorni dalla seduta che le ha approvate e restarvi affisse per 15 giorni.

2.      Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti singole persone, salvo diversa richiesta dell'interessato.

3.      Come previsto dall’art. 14, c. 7 del DPR 8.3.99 n. 275, le deliberazioni degli organi collegiali, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, diventano atti definitivi, impugnabili solo davanti all'autorità giudiziaria, salvo che in caso di reclamo, in cui il termine per l’esecutività dell'atto diventa il 31° giorno dalla presentazione del reclamo stesso.

4.      Prima di tale termine chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo all'organo collegiale, il quale è tenuto a pronunciarsi nel termine di 30 giorni.

 

Art. 6

Autonomia organizzativa degli organi collegiali

1.      Il diritto di parola è di regola riservato ai soli componenti dell'organo collegiale.

2.      Ciascun organo collegiale può nominare commissioni o gruppi di studio senza superare il limite delle risorse assegnate dal programma annuale; nel caso la decisione dell'organo collegiale implichi assunzione di oneri non compatibili con le risorse assegnate dal programma annuale, la decisione va sottoposta al Consiglio di istituto e diventa operativa solo dopo la sua approvazione.

3.      Nelle commissioni formate dal Consiglio di istituto deve essere garantita, di norma, la presenza di tutte le componenti nella scuola.

 

Art. 7

Modalità di convocazione degli organi collegiali

1.      Gli organi collegiali vengono convocati dal presidente, con avviso nel quale siano indicati gli argomenti da trattare e, di norma, la presumibile durata della seduta, da far pervenire a tutti i membri almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione; per le riunioni straordinarie degli organi collegiali, il termine può essere più breve in casi di eccezionale urgenza e comunque non inferiore a tre giorni lavorativi. Copia della convocazione è contestualmente affissa all'albo della scuola e inserita nel registro delle comunicazioni ai docenti, se li riguarda.

2.      L'affissione all'albo della scuola è in ogni caso adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

3.      Il presidente è tenuto alla convocazione straordinaria dell'organo collegiale entro 8 (otto) giorni, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, o di tutti i rappresentanti della stessa componente nell'organo collegiale stesso, nel caso di organi collegiali in cui siano rappresentate componenti diverse.

4.      Entro lo stesso termine il presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio di istituto su richiesta del presidente della Giunta esecutiva.

5.      L'ordine del giorno dovrà elencare gli argomenti da trattare. Nel caso esista un organo collegiale con funzione preparatoria (Giunta esecutiva per il Consiglio di istituto) l'o.d.g. è di norma definito dall'organo preparatorio, fermi restando i diritti del presidente.

6.      Sugli argomenti all'ordine del giorno tutte le componenti della scuola hanno il diritto di far pervenire, per iscritto, proposte e pareri, che l'organo collegiale ha l'obbligo di assumere agli atti.

 

Art. 8

Decadenza e dimissioni dagli organi collegiali

1.      Le assenze dalle sedute degli organi collegiali dovute a cause di forza maggiore si giustificano presso il presidente dell'organo.

2.      Per gli incarichi elettivi l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive dell'organo collegiale comporta la decadenza della carica e la surroga con altro membro, come prevede l’art. 38 del d. leg.vo 16.4.94 n. 297. La decadenza è deliberata dall'organo stesso.

3.      Il presidente, dopo la seconda assenza ingiustificata, preavvisa l'assente del procedimento di decadenza da avviare in caso di prosecuzione dell'assenza.

4.      Le dimissioni dagli incarichi elettivi negli organi collegiali diventano effettive solo dopo la loro accettazione da parte dell'organo stesso.

 

Art. 9

Il Consiglio di istituto

1.      Il Consiglio esercita le funzioni previste dall’art. 10 del d. leg.vo 16.4.94 n. 297 e da ogni altra successiva disposizione di legge, operando per una democratica gestione della scuola, al fine di garantire la massima collaborazione e partecipazione delle componenti, docenti, personale ATA, genitori, studenti.

2.      In particolare, oltre alle attribuzioni previste dall’art. 10 citato, il Consiglio può:

a.       chiedere la convocazione dei diversi organi collegiali al loro presidente, per averne il parere su determinate questioni, quando lo ritiene necessario

b.      formulare proposte al Collegio dei docenti in materia di andamento didattico della scuola.

3.      I lavori del Consiglio di istituto devono essere predisposti dalla Giunta esecutiva, che ne fissa l'ordine del giorno. All' o.d.g. devono di norma essere allegati il verbale della Giunta esecutiva e ogni altro materiale necessario alla piena conoscenza delle questioni in discussione.

 

 

Art. 10

La Giunta esecutiva

1.      La Giunta esecutiva esercita i poteri di cui all’art. 10, c. 10 del d. leg.vo 16.4.94 n. 297, o conferiti da altre specifiche disposizioni e quelli che le vengono delegati, in via permanente o di volta in volta, dal Consiglio di istituto.

2.      In particolare la Giunta esecutiva è delegata dal Consiglio di istituto a deliberare in via permanente, con l'obbligo di relazionare in merito nel successivo Consiglio, su decisioni non comportanti assunzioni di spesa, da prendere nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio di istituto stesso su:

·         autorizzazione della presenza di esterni nella scuola

·         partecipazione di esperti esterni alle assemblee studentesche

·         distribuzione agli studenti di test e questionari vari.

3.      La Giunta è convocata dal presidente ogni volta che sia necessario, anche con comunicazione d'urgenza. Deve essere convocata entro tre giorni, ogni volta che ne facciano richiesta il presidente del Consiglio di istituto o due membri della Giunta.

 

Art. 11

Presidente, vicepresidente e segretario

1.      Il presidente e il vicepresidente del Consiglio di istituto sono eletti secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto presidente il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del Consiglio ha riportato più voti e vicepresidente il rappresentante dei genitori che risulti primo per numero di voti senza considerare il presidente. Le votazioni per la elezione avvengono a scrutinio segreto.

2.      Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare:

·        convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori

·        previa delega del Consiglio, prende contatti con i presidenti dei Consigli di altri istituti ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974

3.      Il presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria, di avere dalla scuola tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di prendere visione di tutta la relativa documentazione.

4.      Il vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza o di momentaneo impedimento.

5.      Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate, dal presidente, ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le indicazioni generali ricevute dal presidente e di sottoscrivere, unitamente al presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai relativi verbali. Il presidente cercherà, per quanto possibile, di assegnare la funzione di segretario, secondo un criterio di rotazione, ad un consigliere appartenente alla componente docenti o ATA.

 

Art. 12

Autonomia regolamentare del Collegio dei docenti

1.      Il Collegio dei docenti gode di completa autonomia nel determinare il proprio regolamento interno, l'organizzazione dei propri lavori, i tempi e i modi della propria attività.

2.      Copia del regolamento del Collegio dei docenti viene trasmesso al Consiglio di istituto, il quale ha la facoltà di invitare il Collegio a rivederlo solo se verifichi che esso contrasta su punti determinanti con i principi generali posti alla base del Piano dell'Offerta Formativa, in maniera tale da incidere sull'immagine della scuola.

Art. 13

Comitato per la valutazione del servizio e Comitato scientifico-didattico

1.      Il Collegio dei docenti elegge il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, secondo le modalità e con le funzioni previste dall’art. 11 del d. leg.vo. 16.4.94 n. 297.

 

Art. 14

I Consigli di classe

1.      I Consigli di classe possono decidere all'unanimità la partecipazione alla discussione di genitori e studenti della classe, insieme o separatamente. Le deliberazioni sono tuttavia sempre prese esclusivamente dai membri effettivi dei consigli.

2.      Il Consiglio di istituto per i Consigli di classe nella loro composizione completa e il Collegio dei docenti per i Consigli di classe riservati ai soli docenti possono approvare forme di convocazione congiunta dei Consigli di classe, per la discussione di problemi comuni. Le deliberazioni sono tuttavia sempre prese separatamente dai diversi Consigli.

3.      Per l'espressione di pareri sulle proposte di adozione dei libri di testo da parte dei docenti i Consigli di classe si riuniscono di regola in forma congiunta per dipartimenti allo scopo di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli utenti.

 

Art. 15

L'Organo di garanzia

  1. Composizione e modalità di funzionamento di tale Organo di garanzia interno dell’istituto sono determinati dal presente Regolamento d’istituto visto il D.P.R. 235/2007.

 

TITOLO  II

Comportamenti generali e doveri degli studenti

 

Art. 16

Comportamenti e responsabilità degli studenti nella scuola

Fermi restando i diritti ed i doveri degli studenti, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n° 249 e delle modifiche apportate dal D.P.R. n° 235/2007, gli allievi e le allieve dell’Istituto “Alessandro VOLTA” si atterranno puntualmente alle seguente normativa:

 

  1. Ogni studente è tenuto ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e di tutti gli altri allievi un comportamento rispettoso, corretto, educato e responsabile in ogni occasione e circostanza.
  2. Ogni studente è tenuto ad osservare le norme del Regolamento scolastico sia per quanto concerne il comportamento sia in relazione all’organizzazione delle attività scolastiche che in generale alle disposizioni in materia di sicurezza. Lo studente ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni contenute nelle circolari emanate dalla presidenza per garantire il corretto funzionamento della scuola.
  3. E’ preciso dovere e responsabilità di ogni studente evitare qualsiasi comportamento o atteggiamento di violenza fisica e/o psicologica atto a minacciare, intimidire o ad offendere le altre persone, rispettando la cultura, la religione, le caratteristiche etniche, personali e sociali di ogni membro della comunità scolastica.
  4. In  relazione anche al peculiare valore educativo della scuola è severamente vietato usare un linguaggio scurrile o comunque inadeguato ed assumere comportamenti che ledano la sensibilità altrui o che siano di ostacolo al corretto e sereno svolgimento delle lezioni o in contrasto con la serietà dell’ambiente scolastico. Ovviamente anche l’abbigliamento deve attenersi agli stessi canoni di educazione e di rispetto dell’ambiente in cui si opera.
  5. Ogni studente è tenuto a fornire le proprie generalità (cognome, nome, classe) al personale docente ed al personale ATA che ne facciano richiesta.

 

  1. Gli studenti sono tenuti a seguire le direttive che vengono impartite loro dal personale docente e dal personale ATA in ordine alla sicurezza, alla disciplina, al comportamento ed al corretto funzionamento della scuola.
  2. Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e di arrivare puntualmente in classe sia all’inizio delle lezioni che alla conclusione degli intervalli. Qualsiasi astensione arbitraria dalle lezioni sia individuale che collettiva è considerata un atto illecito non giustificabile, e potrà avere delle conseguenze sul voto di condotta.
  3. Ogni alunno è tenuto, proprio in funzione del peculiare e determinante compito della scuola, ad assolvere con assiduità, puntualità e responsabilità i diversi impegni di studio assegnati. A scuola ogni studente deve avere sempre con sé l’occorrente richiesto da ogni docente (ivi compreso l’abbigliamento per lo svolgimento di alcune attività), in modo da essere nelle condizioni di svolgere correttamente i diversi compiti assegnati e di seguire efficacemente i programmi di studio.
  4. Gli studenti hanno il dovere di avere sempre con sé il libretto personale, che rappresenta il principale documento di comunicazione scuola-famiglia, e devono puntualmente annotare su di esso tutte le comunicazioni fornite sia dai docenti che dalla presidenza. In caso di smarrimento del libretto, devono tempestivamente chiederne copia alla segreteria didattica allievi, che provvederà in merito.
  5. Gli alunni, anche se maggiorenni, devono prontamente riconsegnare firmata dai genitori ogni comunicazione rivolta alla famiglia.
  6. Ogni studente ha il dovere di rispettare il patrimonio scolastico (aule, attrezzature, strumenti, libri, sussidi didattici, ecc.) e dovrà porre molta cura e diligenza nella sua utilizzazione, per non arrecare danni alle cose ed alle persone. In caso contrario sarà chiamato a risponderne.
  7. Gli studenti hanno l’obbligo di osservare i regolamenti specifici dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione e di seguire con il massimo scrupolo le disposizioni dei docenti e del personale ausiliario riguardanti la normativa sulla sicurezza.
  8. Lo studente condivide con le altre componenti della comunità scolastica (docenti, personale ATA, dirigente scolastico, ecc.) la responsabilità di curare e rendere accogliente e salubre l’ambiente dell’istituto. In relazione a questi principi ed in osservanza alle leggi è rigorosamente vietato a tutte le persone di fumare all’interno dell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze.
  9. Durante lo svolgimento delle lezioni è tassativamente vietato tenere accesi i telefoni cellulari o qualunque altro strumento audio e video, che devono essere riposti nelle cartelle; in caso contrario saranno prelevati dal docente, con annotazione sul registro di classe, consegnati in presidenza e restituiti ad un genitore, previo appuntamento. L’uso dei telefoni cellulari durante le ore di lezione non è consentito anche al personale docente e non docente.
  10. Non si possono introdurre nell’edificio scolastico oggetti potenzialmente pericolosi (ad es. puntatori laser, taglierini, cacciaviti, accendini, forbici acuminate, ecc.).
  11. Gli studenti sono tenuti alla sorveglianza dei propri beni e a non lasciare incustoditi oggetti di valore: l’amministrazione scolastica non risponde di furti, sottrazioni o quant’altro possa accadere quando non c’è stata questa doverosa precauzione. Qualora tali fatti si verificassero la scuola ha facoltà di aprire indagini, di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria e di fare quanto possibile per il recupero del materiale e l’individuazione dei responsabili. Qualsiasi furto o danneggiamento subito da parte degli allievi deve essere tempestivamente comunicato o al docente coordinatore di classe (che provvederà ad informare la presidenza) o direttamente all’ufficio del dirigente scolastico.
  12. Durante le visite o i viaggi d’istruzione, le attività di stage in azienda o qualunque altra attività didattica o paradidattica esterna, gli studenti seguiranno in maniera precisa le direttive dei docenti e terranno un comportamento corretto, educato e rispettoso; in particolare, durante le attività di stage gli studenti si atterranno alle norme di comportamento vigenti nell’azienda che li ospita.

 

  1. Nell’istituto non è consentito il volantinaggio, in particolare per scopi pubblicitari di tipo commerciale o per scopi politici. Qualsiasi avviso da affiggersi nelle bacheche dell’istituto (od in altri spazi all’uopo destinati dalla scuola) inerente ad attività extrascolastiche, deve essere espressamente autorizzato dal dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori.
  2. Il parcheggio delle autovetture nel cortile interno dell’istituto è riservato al personale; fanno eccezione gli alunni dei corsi serali. Lo spazio relativo ai motoveicoli è aperto anche agli studenti.[ut1] 

 

TITOLO  III

Vigilanza sugli studenti

 

Art. 17

Ingresso a scuola, attività didattica, intervalli

  1. L’orario d’inizio delle lezioni, salvo diversa comunicazione del dirigente scolastico, è stabilito alle ore 8.00. L’accesso degli studenti nelle rispettive aule è consentito a partire da 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Nei 5 minuti precedenti tale inizio è assicurata, secondo la normativa vigente, anche la vigilanza dei docenti.
  2. La successione delle ore di lezione viene scandita dal suono della campanella. Al cambio degli insegnanti tra un’ora di lezione e l’altra, gli alunni devono restare nelle aule di appartenenza, tenendo un comportamento tranquillo ed educato, onde evitare situazioni di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. E’ tassativamente vietato consentire l’uscita degli allievi dall’aula prima del suono della campanella che sancisce il termine della lezione.
  3. Uscite brevi degli studenti dalle aule per reali necessità possono essere concesse dai docenti nelle loro ore di lezione, avendo cura però che tali richieste non diventino un’abitudine o che non creino problemi allo svolgimento dell’attività didattica. Gli alunni non devono chiedere di uscire al cambio dell’ora di lezione. Di norma non può essere consentito che più studenti della stessa classe si assentino contemporaneamente, se non espressamente autorizzati dal docente. Senza l’autorizzazione dell’insegnante lo studente non può lasciare l’aula.
  4. Non è consentito né mangiare né bere durante lo svolgimento delle attività didattiche. Tale divieto riguarda sia il personale, docente ed ATA, che gli studenti.
  5. Per garantire la possibilità di vigilanza durante gli intervalli delle lezioni, gli alunni devono lasciare le aule ed accedere ai corridoi, al bar ed agli spazi scoperti della scuola. La sorveglianza sarà garantita dai docenti con turni e modalità stabiliti dalla presidenza, in modo da assicurare la sicurezza degli allievi, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio. E’ tassativamente vietato agli studenti di uscire dalla scuola durante le ricreazioni.
  6. Agli studenti è interdetto l’accesso alla sala professori ed ai laboratori, salvo autorizzazione temporanea ed eccezionale di un docente e sotto il controllo del personale ausiliario.
  7. E’ prevista la presenza di un collaborator[ut2] e scolastico in ogni piano durante l’attività didattica.
  8. Lo spostamento degli allievi tra le diverse sedi deve essere effettuato nel minor tempo possibile e seguendo il percorso più breve (che verrà indicato dai docenti). L’uso dei motoveicoli è permesso sotto la precisa responsabilità dei genitori, previa autorizzazione scritta.
  9. L’uscita degli alunni da ciascuna classe, al termine delle lezioni, avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio nell’ultima ora e del personale ausiliario in servizio ai piani. Gli studenti dovranno accedere alle vie di uscita dell’edificio scolastico in modo ordinato e tranquillo, nel rispetto della sicurezza di tutti.
  10. E’ vietato trattenersi nelle aule dopo il termine delle lezioni senza una specifica autorizzazione. La vigilanza sulle attività integrative pomeridiane è affidata, oltre che ai docenti, anche ai collaboratori scolastici in servizio.
  11. L’inizio e/o il termine delle lezioni può essere modificato per imprevisti ed eccezionali motivi e la variazione sarà comunicata alle famiglie degli alunni possibilmente in anticipo. Nel caso in cui l’istituto, per imprevedibili motivi, non possa preavvisare le famiglie, il dirigente scolastico (o un suo delegato) potrà autorizzare l’uscita anticipata tramite comunicazione scritta sul libretto scolastico.

 

Art. 18

Puntualità e disciplina delle assenze e dei ritardi

  1. La puntualità è un dovere e costituisce un fondamentale elemento di responsabilità nel contesto scolastico. Essa è segno anche di rispetto e consente un adeguato e regolare svolgimento delle lezioni. Nella prima ora di lezione, l’ingresso in classe degli alunni è consentito eccezionalmente (previa annotazione del ritardo sul registro di classe) fino a 10 minuti dopo l’inizio dell’attività scolastica. Dalle 8.10 in poi gli alunni si dovranno trattenere in atrio. Se il ritardo è reiterato, il docente coordinatore di classe, dopo aver richiamato l’alunno a rispettare il dovere della puntualità, potrà ritenere ingiustificati (con conseguenze a livello disciplinare) i ritardi continuativi, annotando tale provvedimento sul registro di classe, con relativa informazione alla famiglia tramite il libretto personale.
  2. Per la regolamentazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate dalle lezioni, gli allievi si serviranno esclusivamente del libretto scolastico sul quale, per gli alunni minorenni, uno o entrambi i genitori (o chi ne fa le veci), all’atto della consegna, apporrà/anno la firma (ritenuta poi valida per le giustificazioni) in presenza del docente coordinatore di classe delegato dal dirigente scolastico. Per gli alunni maggiorenni, varrà la firma personale apposta sul libretto alla consegna da parte del docente coordinatore.
  3. Le assenze devono avere sempre la caratteristica di eccezionalità. Spetta ai genitori, o a chi esercita la tutela, la responsabilità di firmare le richieste di giustificazione per le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli allievi minorenni (o all’allievo stesso, nel caso di studenti maggiorenni). In ogni caso l’istituto non accetterà le richieste di giustificazioni incomplete, con correzioni o cumulative riguardanti giorni di assenza non consecutivi. E’ vietato inoltre firmare le richieste di giustificazione in bianco. Nell’eventualità di una non accettazione da parte della scuola di una richiesta di giustificazione, ne verrà data comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale, con relativa annotazione sul registro di classe.
  4. Nel caso di assenza prolungata (a partire da 5 giorni consecutivi, compresi i gg. festivi), la famiglia è tenuta ad informare la segreteria didattica della scuola, comunicando i motivi. Sarà comunque facoltà della scuola, nell’ambito di un corretto rapporto educativo, prendere eventualmente contatto con la famiglia, sia in mancanza di avviso da parte della stessa ma anche nel caso di frequenti e non “trasparenti” assenze anche di pochi giorni.
  5. Al rientro a scuola, la richiesta di giustificazione va presentata dallo studente all’insegnante in servizio durante la prima ora di lezione, che ne prenderà nota sul registro di classe.
  6. Le entrare e le uscite fuori orario sono concesse solo per seri e comprovati motivi e, di norma, solo se la richiesta, adeguatamente motivata, viene presentata anticipatamente al docente coordinatore; l’autorizzazione dell’insegnante coordinatore va riportata dal medesimo sul registro di classe, nello spazio del giorno di utilizzo. Non sarà comunque consentita (salvo casi eccezionali e di particolare gravità, accettati dal docente coordinatore o dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore) un’entrata ritardata dopo l’inizio della terza ora di lezione né un’uscita anticipata prima della fine della quarta ora. In ogni caso non sarà accettata la doppia richiesta di entrata posticipata ed uscita anticipata nella stessa giornata.
  7. L’entrata alla fine della prima o seconda ora di lezione dovuta a motivi imprevedibili verrà giustificata dal docente coordinatore.
  8. L’uscita anticipata, sempre dovuta a motivi imprevedibili, sarà autorizzata solo dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori, previa comunicazione alla famiglia.
  9. L’astensione collettiva degli alunni è considerata, di norma, assenza ingiustificata, con conseguenze sul voto di condotta. In caso di assenze collettive, gli studenti vengono riammessi in aula sulla base di una dichiarazione dei genitori, sia degli alunni minorenni che di quelli maggiorenni, che attesti che la famiglia è a conoscenza dell’assenza del figlio.

TITOLO  IV

Norme di disciplina

 

Art. 19

Le mancanze disciplinari

Con riferimento ai doveri elencati nell’art. 3 del D.P.R. n° 249/1998 (“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”), al D.P.R. n° 235/2007 alle disposizioni del presente Regolamento ed al corretto e responsabile funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, qui di seguito vengono indicati alcuni comportamenti degli allievi che si configurano come mancanze disciplinari; l’elenco deve essere inteso come indicativo: per comportamenti non previsti e non esplicitamente indicati, si opererà secondo criteri di analogia.

 

a.            Frequenza regolare ed impegno scolastico

·              Uscita non autorizzata dall’edificio scolastico

·              Falsificazione di firme e/o documenti

·              Mancanza del libretto scolastico      

·              Assenze ingiustificate e/o “strategiche”

·              Astensioni collettive dalle lezioni

·              Ritardi ripetuti (ritenuti non giustificati) sia all’inizio delle lezioni ma anche al rientro degli intervalli e/o al cambio dell’ora

·              Mancata esecuzione dell’attività in classe

·              Mancato svolgimento (ripetuto alcune volte) delle esercitazioni e dei compiti assegnati

 

b.            Rispetto degli altri

·              Ricorso alla violenza/atti che creano danni e che mettano in pericolo l’incolumità altrui        

·              Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe

·              Furti e/o vandalismi

·              Non rispetto del materiale altrui

·              Interventi inopportuni e di disturbo durante le lezioni

·              Azione continuata (dopo il richiamo del docente) di disturbo delle lezioni

·              Atti e/o parole che consapevolmente tendano a creare emarginazione tra gli altri compagni o allievi

·              Linguaggi, insulti e termini volgari e/o offensivi

·              Offese alle norme morali ed alle religioni

·              Offese al decoro personale sia proprio che altrui

·              Mancanza di rispetto sostanziale e formale nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale scolastico, dei compagni di classe e di chiunque presente nella scuola

·              Uso durante le ore di lezione di telefoni cellulari o di altri strumenti audio-video

·              Non osservanza del divieto di fumare

·              Propaganda e teorizzazione di idee razziste, xenofobe o che incitino alla discriminazione di genere

 

c.             Rispetto delle strutture, delle attrezzature e dell’ambiente scolastico 

·              Violazione intenzionale (con conseguente rischio e pericolo personale e degli altri) delle norme di sicurezza, delle indicazioni dei docenti e dei regolamenti dei vari spazi attrezzati (aule, officine, laboratori, palestre, ecc.)

·              Danneggiamento volontario e determinato di arredi, attrezzature, strutture

·              Danneggiamenti (maldestri/non volontari) di arredi, attrezzature, strutture

·              Scritte su muri, porte, banchi, ecc.

·              Insozzamento dell’ambiente scolastico (aule, servizi, corridoi, laboratori, ecc.)

 

 

Art. 20

I provvedimenti disciplinari

  1. La responsabilità disciplinare è sempre personale, anche quando i comportamenti disciplinarmente sanzionabili sono compiuti da più studenti.
  2. I provvedimenti disciplinari, adottati dagli organi competenti, hanno finalità educative; essi tendono, infatti, al recupero ed al rafforzamento del senso di responsabilità e della correttezza nei rapporti all’interno della comunità scolastica.
  3. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono a determinare il voto di condotta e il credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.
  4. I provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nell’articolo precedente sono i seguenti:

a.       ammonizione verbale e/o nota sul libretto personale comminata dal docente

b.      nota sul registro di classe comminata dal docente

c.       espulsione temporanea dall’aula comminata dal docente

d.      ammonizione verbale del dirigente scolastico su segnalazione del docente

e.       ammonizione ufficiale scritta del dirigente scolastico con convocazione dei genitori

f.        allontanamento dalle lezioni (fino ad un massimo di 15 giorni) comminata dal Consiglio di classe

g.       allontanamento dalle lezioni (per periodi superiori ai 15 giorni),

 

l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi comminate dal Consiglio di istituto.

  1. Nello specifico per quanto concerne i precedenti punti a, b, c, d, in relazione a tutti gli elementi connessi con l’infrazione, l’insegnante che la rileva stabilisce quale sanzione praticare. Nello stabilire la sanzione da erogare si terrà conto della situazione personale dello studente responsabile. E’ possibile anche la somma di due o più dei provvedimenti indicati, in rapporto alla gravità dei comportamenti ed a discrezione dell’organo che li irroga. Colui che commina le sanzioni di cui ai punti b, c, d deve trascriverle sul registro e comunicarle alla famiglia tramite libretto personale.
  2. Il coordinatore di classe periodicamente verifica la situazione disciplinare dal registro e ne tiene memoria scritta. Valuta la gravità delle note (sono considerate gravi quelle relative ai primi due punti dell’art. 4 comma a; tutti i punti del comma b; i primi due punti del comma c) e in questo caso ne dà comunicazione al dirigente scolastico perché prenda i provvedimenti rimessi alla sua competenza.
  3. Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalle lezioni (v.di indicazioni comma 10) possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. L’allievo non può essere sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare del tipo e ed f senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, con facoltà di produrre prove o testimonianze.
  4. In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.
  5. In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.
  6. Nel caso delle seguenti gravi violazioni:

·        Ricorso alla violenza/atti che creano danni e che mettano in pericolo l’incolumità altrui

·        Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe

·        Furti e/o vandalismi

·        Grave mancanza di rispetto sostanziale e formale nei confronti di qualsiasi persona

·        Violazione intenzionale (con conseguente rischio e pericolo personale e degli altri) delle norme di sicurezza, delle indicazioni dei docenti e dei regolamenti dei vari spazi attrezzati (aule, officine, laboratori, palestre, ecc.)

·        Danneggiamento volontario e determinato di arredi, attrezzature, strutture, ecc.

viene erogato dal dirigente scolastico il provvedimento (cioè l’ammonizione ufficiale scritta) e convocato il consiglio di classe per valutare la sanzione prevista dal provvedimento (di cui al punto f).

  1. L’allontanamento dalle lezioni, fino ad un massimo di 15 giorni, è di competenza esclusiva del Consiglio di classe che viene convocato dal dirigente scolastico.

Le sanzioni invece che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

  1. Nel caso di allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni il Consiglio di classe, contestualmente o successivamente al provvedimento, stabilisce e comunica tranite la segreteria quali attività intraprendere per mantenere un rapporto educativo-didattico con lo studente in previsione del suo rientro a scuola.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziara, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In  tal caso, in deroga al limite generale di 15 giorni, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In tale contesto si applica, per quanto possibile, il disposto indicato nella parte iniziale del presente comma 13.

13.    Con riferimento alla fattispecie di quanto indicato nel precedente comma 12, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un inserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.

 

 

Art. 21

Le procedure

  1. Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.
  2. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il docente fa ad uno studente anche non appartenente ad una sua classe; anche il personale non docente, in quanto facente parte a pieno titolo della comunità scolastica, può comunicare al docente coordinatore di classe o al dirigente scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
  3. Nel caso dell’espulsione temporanea dalla classe, questa sanzione può essere adottata dal docente per comportamenti scorretti o di disturbo della lezione, dopo aver richiamato severamente l’allievo/i, e di tale decisione deve esserne dato atto sul registro di classe. L’alunno espulso ha l’obbligo di permanere nelle immediate vicinanze dell’aula.
  4. Negli altri casi, il dirigente scolastico (o un suo collaboratore), in accordo con il docente coordinatore di classe, convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, stabilisce la convocazione dei genitori e/o fa giungere alla famiglia l’ammonimento ufficiale scritto.
  5. La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e all’ammonimento ufficiale scritto viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del Consiglio di classe. Inoltre sia della convocazione dei genitori che dell’ammonimento scritto deve essere dato atto sul registro di classe.
  6. Nei casi di competenza del Consiglio di classe, il dirigente scolastico (o un suo collaboratore), unitamente al docente coordinatore di classe, hanno il compito di acquisire le informazioni (da prendere nota in un sintetico verbale relativo al provvedimento in essere) necessarie per l’accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente, il quale è invitato a presentarsi da solo o accompagnato dai genitori.
  7. In seguito il Consiglio di classe stabilisce i provvedimenti da adottare. La votazione della sanzione avviene a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto del presidente. La decisione del Consiglio di classe, opportunamente motivata e sottoscritta dal dirigente scolastico, viene comunicata per iscritto allo studente ed alla sua famiglia. Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia della verbalizzazione e della documentazione scritta. La decisione del Consiglio di classe viene annotata anche sul registro di classe.
  8. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività della comunità scolastica.

La definizione di tali attività, che normalmente non devono attuarsi contemporaneamente alle ore di lezione, è stabilita dal Consiglio di classe.

La famiglia o lo studente (se maggiorenne) hanno 7 giorni di tempo dalla data di invio della comunicazione per rispondere in forma scritta (o eventualmente a voce al momento della indicazione della sanzione disciplinare da parte del Consiglio di classe o del dirigente scolastico) sulla accettazione della sanzione alternativa.

Nel caso che l’allevio non rispetti puntualmente con responsabilità e serietà la sanzione alternativa viene applicato automaticamente l’allontanamento dalle lezioni inizialmente previsto.

 

Art. 22

Eventuali casi di rilevanza penale

  1. In caso di rilevanza penale, il Consiglio di istituto, stabilisce l’allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.
  2. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, il Consiglio d’istituto stabilisce l’allontanamento dell’allievo dalla comunità scolastica sino a quando cessi la condizione di pericolo.
  3. Nei casi in cui l’autorità giudiziara, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresenta dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi ad altro istituto, previo rilascio del prescritto nullaosta, anche in corso d’anno.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

Art. 23

Risarcimenti e riparazioni

  1. Nel caso in cui siano stati causati danni materiali, il o i responsabili sono tenuti a ripristinare, qualora possibile, ciò che è stato rovinato o risarcire il danno, sia al singolo che alla comunità.
  2. Nel caso di danni arrecati al materiale scolastico, agli oggetti altrui, alle apparecchiature, all’arredo, agli edifici o nel caso di furti, il coordinatore di classe, tramite il dirigente scolastico, informerà i genitori degli allievi responsabili con richiesta di risarcimento del danno economico e/o il ripristino delle apparecchiature, dell’arredo e delle strutture allo stato originario.
  3. E’ facoltà della scuola sporgere denuncia alle autorità competenti.
  4. Nel caso in cui non si identificassero gli autori dei casi sopra citati, saranno chiamati a rispondere del danno tutti coloro che erano presenti all’evento.

 

Art. 24

Ricorsi

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dall’invio della comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia (Odg) interno alla scuola.
  2. Tale ricorso va presentato al dirigente scolastico in forma scritta, ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili.
  3. Sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento di Istituto decide l’Organo di garanzia (Odg).

Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

 

Art. 25

Organo di garanzia

  1. L’Organo di garanzia (secondo il D.P.R. n° 235/2007) della scuola è formato :

dal dirigente scolastico, che lo presiede e designa il segretario, da un docente (o di un eventuale supplente) designati dal Consiglio di istituto, da un rappresentante (o di un eventuale supplente) eletti dagli studenti, un rappresentante (o di un eventuale supplente) eletti dai genitori.

L’Organo di garanzia resta in carica tre anni.

  1. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza, impedimento o quando sia da valutare ricorso verso il quale il membro effettivo è in conflitto d’interesse (insegnante membro del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore in rapporto di parentela con lo studente sanzionato).
  2. L’Organo di garanzia opera con le stesse modalità di funzionamento previste dagli OO.CC. della scuola e decide definitivamente sul ricorso entro 10 giorni dalla sua presentazione.

 

 

TITOLO  V

Gli strumenti di partecipazione

 

Art. 26

Assemblee degli studenti

Le assemblee studentesche costituiscono importanti e significative occasioni di partecipazione democratica alla vita della scuola, in funzione di uno sviluppo delle responsabilità e di una positiva formazione personale, culturale e civile degli allievi. Gli studenti hanno il diritto-dovere di partecipare responsabilmente alla gestione democratica della scuola attraverso la partecipazione rappresentativa negli organi collegiali scolastici (Consiglio d’istituto, Consiglio di classe, Comitato studentesco), nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa vigente. Per quanto concerne le assemblee studentesche esse possono essere: assemblee d’istituto; assemblee di classe. L’art. 12 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, riconosce agli studenti il diritto di riunirsi in assemblea. Tale normativa consente infatti lo svolgimento di una assemblea d’istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, ed una assemblea di classe, sempre al mese, nel limite massimo di due ore.

 

  1. Non possono aver luogo assemblee studentesche (d’istituto e di classe) nei trenta giorni che precedono la conclusione delle lezioni.
  2. Devono svolgersi in giorni diversi della settimana ed in ore diverse del giorno in base al principio di rotazione.
  3. Le assemblee studentesche non sono organi della scuola ma strumenti d’autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, purché non in contrasto con le norme di legge e con le disposizioni del Regolamento scolastico.
  4. L’assemblea dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe costituisce il Comitato studentesco, che ha il compito di prendere contatto e di tenere un costante rapporto con gli organismi di gestione dell’istituto.
  5. Il Comitato studentesco provvederà a formulare, in stretta collaborazione con il dirigente scolastico o un suo collaboratore, un regolamento specifico relativo al funzionamento dell’assemblea d’istituto ed un altro per le assemblee di classe. Tali regolamenti dovranno essere approvati dal dirigente scolastico e dal Consiglio d’istituto.
  6. Il Comitato studentesco provvederà inoltre all’inizio dell’anno a formulare, in collaborazione con il dirigente scolastico o un suo collaboratore, il calendario delle assemblee d’istituto, consentendo così alla scuola di poter programmare, senza inopportune e problematiche sovrapposizioni, tutte le altre attività.

 

Art. 27

L’assemblea di istituto

  1. L’Assemblea d’istituto può essere convocata su richiesta scritta: dalla maggioranza del Comitato studentesco; dal 10 % degli studenti iscritti e frequentanti.
  2. L’autorizzazione al suo svolgimento viene concessa dal dirigente scolastico, il quale si preoccuperà di verificare che, per i dibattiti volti all’approfondimento di problematiche sociali e politiche, sia garantita nella fase organizzativa la ricerca di un effettivo pluralismo di voci.
  3. La convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico – con le relative firme di chi ne fa richiesta – con un preavviso non inferiore ai 5 giorni.
  4. Il Comitato studentesco ovvero il presidente eletto dall’assemblea, o in casi particolari il dirigente scolastico od un suo delegato, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
  5. Il presidente dell’assemblea, eletto all’inizio della medesima, ha il dovere di coordinare gli interventi e di richiamare all’ordine coloro che non rispettano il suo regolare funzionamento, garantendo a tutti la possibilità di intervenire nel dibattito e, ove se ne presenti la necessità, sentito il parere del dirigente scolastico (se presente) o di un suo delegato, ha la facoltà di allontanare le persone che impediscono il regolare svolgimento dei lavori.
  6. Anche il dirigente scolastico od un suo delegato ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità d’ordinato svolgimento dell’assemblea.
  7. Ogni assemblea d’istituto dovrà avere il proprio segretario, cui spetterà il compito di redigere il verbale dei lavori.

8.      Nel giorno dell’assemblea d’istituto la prima ora di lezione è regolare attività didattica. Successivamente gli allievi, ad iniziare dalla seconda ora, potranno svolgere tale riunione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Gli studenti sono rigorosamente tenuti a stare nel luogo ove si svolge l’assemblea.

Al termine di tale assemblea gli studenti si recheranno nelle rispettive aule dove il docente in orario farà la verifica dei presenti e provvederà a segnalare sul registro di classe gli assenti rispetto alla prima ora di lezione ed anche a controllare le firne, sul libretto scolastico, dei genitori per l’autorizzazione ad uscire al termine dell’assemblea. Gli studenti minorenni sprovvisti di tale autorizzazione dovranno rimanere a scuola fino al termine delle lezioni in orario.

9.      Gli studenti assenti all’assemblea d’istituto dovranno provvedere a giustificare tramite il libretto personale (secondo le modalità in uso per le normali assenze) la loro non partecipazione.

10.  Alle assemblee d’istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, anche gli insegnanti che lo desiderino.

11.  Le assemblee d’istituto possono prevedere la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, scolastici, artistici e scientifici indicati dagli studenti o da docenti (non più di 4 nell’anno scolastico). Tale partecipazione deve essere concordata con il dirigente scolastico ed ovviamente la richiesta deve essere fatta con congruo anticipo.

12.  Le assemblee possono dare luogo ad attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo, laboratori, mostre, attività ricreative, iniziative di solidarietà, spettacoli teatrali o cinematografici.

 

Art. 28

L’assemblea di classe

1.      Gli alunni sono tenuti a presentare in segreteria la richiesta di assemblea di classe con almeno 5 giorni di anticipo, includendo le firme per presa visione degli insegnanti coinvolti, la data, l’orario di convocazione e l’ordine del giorno. L’autorizzazione verrà riportata sul registro di classe dal coordinatore, che ne tiene memoria scritta.

2.      Gli insegnanti in servizio nelle ore in cui si svolge l’assemblea possono rimanere in classe; essi debbono comunque vigilare perché i lavori si svolgano ordinatamente ed in maniera conforme alle finalità per cui l’assemblea è stata richiesta; se ciò non si verifica, l’assemblea deve essere sospesa. Della decisione di sospendere l’assemblea deve essere preso nota sul registro di classe, come fattore di demerito.

3.      L’assemblea di classe è concessa previa redazione e presentazione al dirigente scolastico (o in segreteria didattica allievi) del verbale dell’assemblea precedente, una copia del quale verrà consegnata al coordinatore di classe.

4.      Durante le assemblee di classe gli alunni devono partecipare ai lavori seriamente e responsabilmente e di conseguenza è tassativamente vietato giocare, ascoltare musica, usare i telefoni cellulari, fare compiti, ecc.

5.      All’inizio dei lavori gli alunni dovranno eleggere un proprio presidente, che avrà il compito di presiedere l’assemblea, ed un segretario cui spetterà il compito di redigere il verbale.

6.      Il presidente dell’assemblea ha il dovere di coordinare gli interventi e di richiamare all’ordine coloro che non rispettano il regolare svolgimento, garantendo a tutti la possibilità di intervenire nel dibattito e, ove se ne presenti la necessità, sentito il parere del docente in orario, ha la facoltà di allontanare le persone che impediscono il suo regolare funzionamento.

 

Art. 29

Il Comitato dei genitori

1.      I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio di istituto costituiscono il Comitato dei genitori.

2.      Il Comitato dei genitori gode di autonomia rispetto agli altri organi collegiali dell'istituto, approva il proprio regolamento interno e lo trasmette per l'adozione al Consiglio di istituto, il quale ha la facoltà di invitare il Comitato a rivederlo solo se verifichi che esso contrasta su punti determinanti con i principi generali posti alla base del Piano dell'offerta formativa in maniera tale da incidere sull'immagine della scuola.

 

Art. 30

Il Comitato studentesco

1.      I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di istituto costituiscono il Comitato studentesco.

2.      Il Comitato studentesco gode di autonomia rispetto agli altri organi collegiali dell'istituto, approva il proprio regolamento interno e lo trasmette per l'adozione al Consiglio di istituto, il quale ha la facoltà di invitare il Comitato a rivederlo solo se verifichi che esso contrasta su punti determinanti con i principi generali posti alla base del Piano dell'offerta formativa in maniera tale da incidere sull'immagine della scuola.

 

 

TITOLO  VI

Rapporti scuola-famiglia

 

Art. 31

Principi e partecipazione alla vita scolastica

1.      Collaborazione positiva sul piano educativo e didattico, fiducia, rispetto e stima reciproci, colloqui costanti ed attenzione ai diversi problemi scolastici devono essere i riferimenti fondamentali e determinanti nei rapporti scuola-famiglia attraverso le relazioni tra dirigente scolastico, docenti e genitori.

2.      I genitori hanno il diritto ed il dovere di partecipare alla gestione democratica dell’istituto attraverso la presenza attiva negli organi collegiali.

3.      A tutti i genitori è garantito il diritto di avanzare suggerimenti e proposte, fornendo così all’istituto una effettiva e valida collaborazione.

4.      Tutti i genitori devono ricercare un costante e positivo dialogo con i docenti, soprattutto attraverso i colloqui individuali ed in seno al Consiglio di classe attraverso i propri rappresentanti, cercando di collaborare alla soluzione dei problemi.

  1. Assemblee congiunte di docenti e/o genitori e/o studenti potranno essere organizzate su richiesta dei rappresentanti di classe o del docente coordinatore di classe, oltre che per iniziativa del dirigente scolastico. Di norma la partecipazione dei docenti è libera, se non si tratta di iniziative previste organicamente nel piano delle attività approvato ad inizio d’anno.
  2. I locali scolastici sono a disposizione per assemblee dei genitori, previa richiesta dei rappresentanti di classe al dirigente scolastico.

 

Art. 32

I colloqui docenti-genitori

1.      I docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio d’istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.

2.      Il dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli organi collegiali, comunica il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari dei docenti.

3.      Gli incontri generali pomeridiani docenti-genitori, normalmente stabiliti in uno per quadrimestre ed attuati proprio per favorire ed aiutare i genitori che lavorano, vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico e poi tempestivamente comunicati tramite il piano annuale.

4.      I colloqui docente-genitori devono vertere su di un’attenta verifica del rendimento scolastico, tenendo conto della partecipazione al lavoro di classe, all’impegno per l’elaborazione personale e di gruppo, alla frequenza ed alla puntualità scolastica, al comportamento, al tipo di relazione con gli altri ed eventualmente al fattore della socializzazione.

 

Art. 33

Le comunicazioni scuola-famiglia

1.      Tutti i genitori devono controllare costantemente il libretto personale (assenze, ritardi, ecc.) del proprio figlio e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola (note o comunicazioni informative sul libretto o su documenti allegati, note disciplinari, valutazioni scolastiche, convocazioni colloqui, ecc.).

2.      I genitori degli alunni minorenni hanno l’obbligo di firmare le richieste di giustificazione relative alle assenze ed ai ritardi dei propri figli tramite l’apposito libretto. I genitori degli alunni maggiorenni hanno comunque il dovere morale e la responsabilità educativa di verificare attentamente e costantemente il libretto personale dei propri figli.

3.      I genitori degli alunni minorenni, al momento del ritiro del libretto personale, sono tenuti ad apporvi la firma alla presenza dal coordinatore di classe.

4.      In casi di particolare necessità, i genitori possono chiedere un appuntamento con i docenti o essere convocati dagli stessi, in orario diverso da quello previsto. Tali richieste avvengono tramite libretto.

5.      I genitori sono altresì invitati a visitare periodicamente il sito web dell’istituto, costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse generale sulle varie attività della scuola.

 

TITOLO VII

Criteri per la programmazione delle attività parascolastiche,

interscolastiche ed extrascolastiche

 

Art. 34

Criteri per la programmazione e l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione

1.      Visite guidate e viaggi d’istruzione (di seguito, visite) sono spostamenti organizzati di intere scolaresche aventi la finalità d'integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale della personalità degli studenti e del completamento di preparazioni specifiche o di centri di interesse. Esse costituiscono momento integrante della lezione concepita come un articolato sistema di esperienze di apprendimento teorico-pratiche.

2.      La programmazione delle visite è parte integrante del piano annuale di ciascuna classe e deve contenere:

·        gli obiettivi (cognitivo-culturali e relazionali), per lo sviluppo delle capacità di analisi e di rielaborazione critica degli studenti, per l'organizzazione dei contenuti di apprendimento e per l'approfondimento dei contenuti disciplinari, per soddisfare il crescente bisogno di integrazione tra esperienza interna ed esterna alla scuola

·        le risorse del territorio da utilizzare: a titolo esemplificativo, l'ambiente naturale ed umano; il sistema abitativo e le strutture edilizie in genere, le rassegne ed i musei, le attività lavorative, ecc.

3.      Gli studenti devono essere adeguatamente informati e formati su tutti gli aspetti conoscitivi, didattici ed organizzativi, idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto e le finalità delle visite.

4.      I genitori devono essere preventivamente informati sugli obiettivi e sull'organizzazione complessiva delle visite (itinerari, orari, mezzi di trasporto, scopi ed ogni altra modalità di svolgimento).

5.      La partecipazione di ciascuno studente alle visite è subordinata al consenso scritto di chi esercita la patria potestà. Non devono essere esclusi quegli studenti per i quali il rilascio del consenso è determinato da ragioni di carattere economico.

6.      L'effettuazione delle visite è subordinata alla partecipazione di almeno l’ottanta per cento degli studenti iscritti.

7.      Gli studenti, che non aderiscono alle visite, partecipano ad attività programmate, da svolgersi a scuola con altri docenti della stessa classe o di altre classi.

 

Art. 35

Durata, periodo di svolgimento, accompagnatori

1.      Le visite, che hanno durata limitata ad un solo giorno, hanno per desti­nazione località distanti tra andata e ritorno non più di tre ore di viaggio.

2.      Gli accompagnatori sono ordinariamente uno per classe.

3.      Per le visite di durata superiore alla giornata, con pernottamento fuori sede, deve essere prevista la partecipazione di un docente ogni quindici studenti o frazione di quindici.

4.      I criteri che i Consigli di classe dovranno seguire nella designazione dei docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione realizzati in Italia ed all'estero, sono, in stretto ordine di priorità, i seguenti:

·        docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare

·        per i viaggi all'estero almeno un accompagnatore docente di lingua straniera

·        un docente non potrà partecipare, nel corso del medesimo anno scolastico, a più di un viaggio d’istruzione e comunque mai oltre 6 giorni complessivi

·        designazione del dirigente scolastico di qualsiasi docente disponibile quando occorra comunque garantire l'effettuazione del viaggio di istruzione.

5.      La scelta dei periodi per lo svolgimento di una qualsiasi visita di cui ai precedenti punti non deve coincidere con lo svolgimento di altre attività istituzionali della scuola: scrutini ed esami, elezioni scolastiche, riunioni collegiali e per la programmazione, ecc. Nei trenta giorni che precedono il termine delle lezioni non sono realizzate visite.

 

Art. 36
Altre disposizioni per i viaggi di istruzione
  1. Il numero degli accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:

·        per le classi che svolgano il viaggio da sole: n. 2 accompagnatori

·        per le classi che svolgano il viaggio in gruppo: n. 1 accompagnatore ogni 15 studenti o frazione di 15

·        sarà assicurata la presenza di almeno un docente di sesso femminile tutte le volte che della classe e/o del gruppo in viaggio facciano parte allieve, indipendentemente dal loro numero

·        la partecipazione dei genitori degli alunni è consentita, per particolari motivi, a condizione che ciò non comporti oneri a carico del bilancio dell’istituto e che i genitori medesimi si impegnino a partecipare all’attività programmata per gli alunni

·        è fatto divieto a chiunque di partecipare a qualsiasi altro titolo

·        nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, è compito dei competenti organi collegiali provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità dello svantaggio.

 

Art 37

Finanziamento

1.      Le spese per l'attuazione delle visite sono poste a carico del bilancio dell’istituto, ivi compresi, ove spettanti, i compensi e le indennità per gli insegnanti accompagnatori.

2.      Il Consiglio d’istituto decide annualmente la quantità di risorse da destinare alle visite.

3.      L’organizzazione delle visite è programmata in modo da evitare per ciascun anno scolastico che occorra richiedere alle famiglie degli alunni una quota di compartecipazione di entità tale da determinare situazioni discriminatorie.

 

Art. 38

Mezzi di trasporto

1.      La Giunta esecutiva, acquisito il piano annuale delle visite proposto dal Collegio dei docenti, individua le ditte che effettueranno il trasporto degli studenti, sulla base non solo del confronto tra i prezzi praticati dalle ditte interpellate ma anche dell'affidabilità e delle garanzie di sicurezza offerte per l'espletamento del servizio, compresi i casi in cui enti, associazioni, amministrazioni o privati si assumano l'onere del servizio di trasporto.

 

Art. 39

Autorizzazione

1.      L'autorizzazione, richiesta dai docenti delle classi interessate, è rilasciata dal dirigente scolastico. Qualora dovessero risultare condizioni di possibile pregiudizio per il normale svolgimento delle visite, l'autorizzazione non è rilasciata. Se già rilasciata, è revocata.

2.      L’attuazione di ciascuna visita è subordinata all’esistenza di condizioni favorevoli. A tal fine è acquisita presso gli enti competenti (enti locali, aziende autonome di soggiorno, ACI, servizi meteorologici, aziende forestali, ecc.) ogni utile informazione circa la situazione ambientale e meteorologica relativa all'itinerario previsto ed alla meta della visita.

 

Art. 40

Scambi culturali e gemellaggio con scuole di altri Stati

  1. Gli scambi educativi con scuole di altri Stati, di norma, possono durare da un minimo di una settimana ad un massimo di tre settimane nel corso dell’intero anno scolastico.
  2. Gli scambi educativi possono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto didattico che coinvolga una intera classe o gruppi di studenti in base a precisi progetti collegati ad iniziative comunitarie o internazionali.
  3. Nel primo caso il progetto si attua, di norma, in condizione di reciprocità e coinvolge almeno i due terzi degli alunni di una classe. Nel secondo caso, il Collegio dei docenti prevede la partecipazione di alunni provenienti dalle diverse classi interessate e, in relazione alle attività da svolgere, individua i criteri per la selezione.
  4. Compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola, i docenti accompagnatori saranno almeno tre, di cui almeno uno docente della lingua del paese con cui si effettua lo scambio.
  5. Verranno favoriti, per quanto possibile, anche gli scambi individuali per permettere ai singoli alunni di frequentare durante l’anno scolastico le lezioni presso i corrispettivi istituti stranieri

 

TITOLO  VIII

Su alcuni aspetti dell’organizzazione della scuola

 

Art. 41

Il personale docente

Fermi restando i diritti ed i doveri, così come specificati dalla Legge e dal Contratto Nazionale di Lavoro, i docenti dell’istituto osserveranno responsabilmente le seguenti regole:

1.      I docenti sono tenuti a conoscere il Regolamento d’istituto, a rispettarlo e farlo rispettare.

2.      I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni mentre al termine degli intervalli dovranno iniziare puntualmente l’attività didattica nelle rispettive classi.

3.      Ciascun docente ha facoltà di mettersi in contatto telefonico con i genitori degli allievi tramite la segreteria didattica allievi per comunicazioni che riguardino l’andamento scolastico degli stessi.

4.      Il docente è responsabile del comportamento degli allievi durante la sua lezione.

5.      Ogni insegnante ha la facoltà di inoltrare al dirigente scolastico segnalazione scritta su particolari situazioni di comportamento degli allievi.

6.      I docenti in servizio di sorveglianza nelle zone loro assegnate durante le ricreazioni devono permanere in tali zone per l’intera durata della ricreazione; in caso di rilevazione di atti di indisciplina hanno il dovere di identificare gli studenti responsabili e segnalarli, con relativa motivazione, sul registro di classe o (nei casi più gravi) al dirigente scolastico o al collaboratore a ciò delegato.

7.      In ogni caso ciascun docente, anche se non comandato in servizio di sorveglianza, ha il dovere di rilevare eventuali infrazioni disciplinari da parte degli studenti.

8.      Dopo ogni verifica, orale o scritta, il docente avrà cura di comunicare tempestivamente il voto agli allievi. E’ dovere dello studente riportarlo sul libretto e comunicarlo alla famiglia.

9.      I docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il docente coordinatore del Consiglio di classe e l’ufficio della segreteria alunni, le famiglie in caso di ripetuto scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate al recupero.

10.  I docenti sono tenuti a compilare, in ogni sua parte, sia il registro personale che il registro-giornale di classe. Su quest’ultimo deve essere sinteticamente indicata, nello spazio apposito, l’attività didattica svolta durante la lezione (argomento della lezione, verifiche orali o scritte, attività parascolastiche, corsi di recupero o di sostegno, ecc.).

11.  Le entrate in ritardo degli allievi devono essere annotate sul registro di classe, indicando il nominativo dell’allievo e l’ora di entrata.

12.  Per quanto concerne le giustificazioni delle assenze degli studenti, il docente della prima ora di lezione avrà solamente il compito di accogliere tali richieste, annotando sul registro di classe la richiesta di giustificazione.

13.  Sarà invece responsabilità del docente coordinatore di classe accettare o non accettare tali richieste di giustificazione, annotando sul registro di classe l’assenza ritenuta ingiustificata ed informando, tramite il libretto personale, la famiglia.

14.  In caso di astensione arbitraria dell’intera classe, il docente segnala in segreteria (o al dirigente scolastico) l’assenza della classe e rimane a disposizione per tutta la durata del proprio orario di lezione.

15.  I docenti della prima ora di lezione hanno il compito di portare in aula il registro di classe. Durante gli intervalli e alla fine delle lezioni, lo dovranno riconsegnare al personale ausiliario in servizio al piano.

16.  Durante le assemblee di classe degli studenti i docenti in orario di lezione continuano ad esercitare il dovere della sorveglianza e della custodia.

17.  Quando le classi sono impegnate in attività didattiche o culturali diverse dalle normali lezioni (conferenze, attività integrative o altro), i docenti in orario sono tenuti ad essere presenti con la classe, collaborando sul piano della sorveglianza.

18.  Gli insegnanti sono tenuti a rimanere a disposizione anche quando la classe non è presente a scuola.

19.  I docenti a disposizione per eventuali supplenze hanno il dovere di essere presenti a scuola prima dell’inizio dell’ora di lezione e di controllare per tempo i loro impegni.

 

Art. 42

Criteri di attribuzione delle supplenze

  1. Le supplenze verranno attribuite al personale docente nel rispetto dei seguenti criteri, indicati in stretto ordine di priorità:

·        docenti con orario cattedra inferiore alle 18 ore

·        docenti a disposizione

·        docenti a disposizione oltre il normale orario.

  1. A parità di condizioni deve essere fatto salvo inoltre il criterio della rotazione, al fine di garantire equità nell’attribuzione dell’incarico.

3.      Durante le ore di supplenza deve essere svolta comunque attività didattica (studio individuale, ripasso, lavoro su compiti domestici, ecc.), che deve essere sinteticamente annotata sul registro di classe. Sono assolutamente vietati giochi ed attività ludiche in genere.

4.      Durante le ore di compresenza, entrambi i docenti devono essere presenti in aula, salvo diversa disposizione dovuta a particolari esigenze didattiche: in quest’ultimo caso deve essere indicata, sul registro di classe e all’inizio della lezione, la diversa collocazione del docente compresente.

 

 

 

Art. 43

I compiti del docente coordinatore

1.      Al docente coordinatore del Consiglio di classe sono affidati i seguenti compiti:

·        consegnare i libretti personali ai genitori degli alunni minorenni e personalmente a quelli maggiorenni

·        controllare le firme dei genitori su ogni comunicazione o nota disciplinare

·        giustificare (o meno) le assenze ed i ritardi

·        compilare il registro delle assenze ed il calendario delle assemblee di classe

·        raccogliere periodicamente presso i colleghi notizie sul profitto degli alunni, in particolare di quelli con profitto e comportamento negativo

·        coordinare, in sede di Consiglio di classe, la programmazione didattica, le attività integrative, le attività di sostegno e di recupero (per evitare sovrapposizioni o disfunzioni)

 

Art. 44

Criteri generali di riferimento per la definizione dell’orario delle lezioni

  1. L’orario giornaliero delle lezioni è annualmente proposto dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio d’istituto.
  2. L’orario delle lezioni, determinato dal dirigente scolastico sulla base alle proposte del Collegio dei docenti, terrà conto dei seguenti criteri ispiratori:

·        prenderà prima di tutto in esame le esigenze didattiche, in modo da assicurare l’alternanza delle materie e degli insegnanti, sia nell’ambito della giornata che della settimana

·        eviterà l’accorpamento delle lezioni per le materie con poche ore settimanali

  1. La richiesta del giorno libero del docente sarà considerata alternativa rispetto ad altre richieste particolari riguardanti il suo orario. A parità di condizioni si seguirà un criterio di rotazione annuale.
  2. Nel caso di più richieste non esaudibili contemporaneamente, si privilegeranno le richieste provenienti da  insegnanti che operano in più scuole o motivate da gravi esigenze familiari, valutate dal dirigente scolastico.

 

Art. 45

Criteri generali di riferimento per l’assegnazione dei docenti alle classi

  1. Il dirigente scolastico assegnerà gli insegnanti alle classi, dopo aver acquisito le proposte del Collegio dei docenti, sulla base dei seguenti criteri:

·        salvaguardare la continuità didattica nella classe

·        salvaguardare la continuità didattica nella sezione/specializzazione

·        tenere in considerazione le richieste degli insegnanti

  1. Da tali criteri il dirigente scolastico potrà discostarsi soltanto sulla base di un provvedimento motivato.

 

Art. 46

Biblioteca scolastica

1.      L’I.T.I.S. “VOLTA” è dotato di una biblioteca generale, nella quale, oltre ai testi di narrativa e di carattere tecnico e scientifico, trovano collocazione opere di ampia consultazione, riviste specializzate o di argomento vario, quotidiani, ecc.

2.      La biblioteca generale può articolarsi in una parte comune ed in settori di specializzazione, al fine di assicurare l’aggiornamento professionale e culturale degli insegnanti e le più varie possibilità di studio, indagine critica, approfondimento e confronto da parte degli studenti.

3.      La scelta del materiale bibliografico avviene attraverso forme di consultazione che prevedono il concorso da parte di quanti, docenti, personale ATA, genitori e studenti ritengano di voler contribuire con suggerimenti e proposte.

4.      La biblioteca è aperta per la consultazione ed il prestito secondo gli orari stabiliti all’inizio di ogni anno scolastico, sulla base di quanto prevede lo specifico regolamento interno.

5.      All’inizio di ogni anno scolastico sono designati i docenti e gli assistenti tecnico-amministrativi cui sono affidati i compiti di gestione della biblioteca, sulla base dei progetti presentati ed approvati dagli organi collegiali.

 

Art. 47

Comunicazioni all'interno della scuola

1.      Ogni comunicazione scritta affissa all'interno degli spazi scolastici deve essere preventivamente vistata dalla presidenza.

2.      Ogni comunicazione alle classi deve essere data, di norma, tramite il personale non docente o docente, a ciò autorizzato o invitato dal dirigente scolastico

3.      Alla diffusione delle informazioni hanno il dovere di collaborare anche i rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori.

4.      È fatto divieto a chiunque di promuovere, in qualsiasi forma, informazioni di carattere extrascolastico.

 

Art. 48

Funzioni amministrative, gestionali ed operative

  1. Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del CCNL vigente, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dal piano delle attività adottato dal dirigente scolastico.
  2. Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione, in cui è possibile tra l’altro conoscere:

·        l’orario dei docenti

·        l’orario del personale A.T.A. e le funzioni ad esso attribuite

·        l’organigramma degli uffici

·        l’organigramma degli incarichi conferiti al personale docente

·        l’organigramma degli organi collegiali

·        l’albo di istituto

·        la bacheca sindacale

·        la bacheca degli studenti.

  1. Presso l'ingresso e ad ogni piano sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.
  2. Il personale di segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche.
  3. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazioni, giudizi e gli estratti da atti d'ufficio.
  4. Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, osserveranno tutti i giorni una fascia del proprio orario di servizio nella modalità di apertura al pubblico, in cui saranno ricevuti, in ciascuno ufficio per le proprie competenze, genitori, studenti e docenti; l’orario di apertura al pubblico sarà affisso chiaramente presso ogni ufficio e, quanto di pertinenza di allievi e genitori, sarà comunicato con lettera circolare per garantire il massimo dell’informazione.
  5. La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
  6. Il dirigente scolastico riceve il pubblico almeno tre giorni la settimana nelle ore stabilite dalla sua programmazione; previo appuntamento il dirigente scolastico potrà essere disponibile, per esigenze particolarmente urgenti, anche fuori delle ore prestabilite.
  7. La richiesta formale di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241/90, sarà presentata direttamente al dirigente scolastico, che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
  8. Il personale collaboratore scolastico è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.
  9. L'istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli allievi la sicurezza interna.
  10. Il personale collaboratore scolastico è utilizzato anche per i servizi esterni e per rapporti con l'esterno; la funzione sarà preferibilmente assegnata per turnazione o, a insindacabile giudizio del dirigente scolastico, sentito il parere del direttore SS.GG.AA., per certificate e consolidate competenze specifiche possedute dai singoli dipendenti.
  11. Il personale collaboratore scolastico inoltre, quale attività di supporto all'azione amministrativa e didattica, si adopererà per garantire il funzionamento dei fotocopiatori, a seguito di richieste dei docenti seguendo i criteri  stabiliti dal D.S.
  12. La suddivisione dei compiti e delle mansioni del personale non docente sarà effettuata in modo da garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro.

 

TITOLO  IX

Norme finali

 

Art. 49

Decorrenza e modifiche

  1. Il presente Regolamento, corredato dalle delibere di approvazione della Giunta esecutiva e del Consiglio di istituto, viene integralmente pubblicato all'Albo dell'istituto.
  2. La sua validità decorre dal giorno successivo alla data di approvazione, ha durata annuale e si intende automaticamente rinnovato, fatta salva la possibilità degli altri organi collegiali, in qualunque momento, di proporne modificazioni e/o integrazioni. Esse dovranno essere approvate dal Consiglio d’istituto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
  3. Estratto del presente Regolamento d’istituto verrà consegnato ad ogni allievo, e quindi alla sua famiglia, al momento della prima iscrizione.

Nel contesto della scuola tutti quanti, per ciò che compete a ciascuno sono tenuti, con senso di responsabilità e collaborazione, ad osservarlo ed a farlo osservare.

Il testo completo di tale Regolamento rimarrà anche a disposizione sul sito del Volta. (www.volta.ts.it)

  1. L’esatta interpretazione del regolamento è affidata al Consiglio d’istituto, che si pronuncerà con la maggioranza qualificata dei due terzi.

                                                        

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